Reddito di Emergenza: requisiti e limiti per la richiesta

Articolo aggiornato il 18 giugno 2020

Il Decreto rilancio, approvato nella serata di mercoledì 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all’economia e alle politiche sociali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste troviamo il tanto discusso Reddito di Emergenza.

Analizziamo nel dettaglio in cosa consiste questo nuovo beneficio (disciplinato dall’art. 82), a chi si rivolge e quali sono le modalità di presentazione della domanda.

Il Reddito di Emergenza (REm) è un sostegno al reddito straordinario che si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza COVID-19.

La scadenza per la presentazione della domanda, fissata inizialmente per fine giugno, è stata prorogata tramite il D.L. n.52 del 16 giugno 2020, al 31 luglio 2020.

Requisiti

Il Reddito di Emergenza è un sostegno economico riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro;
  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare della Reddito di Emergenza;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro accresciuta di:
  • 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE, (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

Specifiche lessico

Nucleo familiare: definito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.

Reddito familiare: riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, e definito dall’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.

Patrimonio mobiliare: definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.

Motivi di esclusione

Il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di soggetti che al momento della presentazione della domanda:

Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti:

  • che si trovano in stato detentivo;
  • ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui sopra, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Importo del beneficio

L’importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base di partenza di 400 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (così come previsto per il Reddito/Pensione di Cittadinanza) fino ad un massimo di 2 (corrispondente a 800 euro) ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il 31 luglio 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare tramite il portale dell’INPS o in alternativa, avvalendosi dell’aiuto da parte dei CAF o degli istituti di Patronato.

Giulia Breda – Centro Studi CGN