Reddito e Pensione di Cittadinanza: sospensione obblighi per emergenza Covid-19

Articolo aggiornato al 27 maggio 2020

Tra le disposizioni contenute nel Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, vi sono quelle che prevedono in capo ai soggetti che fruiscono di tali benefici, l’adempimento di una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, pena la decadenza dal beneficio stesso.

Il Governo, a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, ha disposto un periodo di sospensione di tali obblighi; l’articolo 34, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) stabilisce per l’appunto quanto segue: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.”

L’articolo 76, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha prorogato di ulteriori due mesi il termine del succitato periodo di sospensione.

Con il Messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con riferimento a Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC); per i nuclei familiari percettori di RdC/PdC sono dunque sospesi, nell’arco di tempo suindicato, gli obblighi di comunicare all’INPS le variazioni che si verificano nel corso del periodo di fruizione di tali benefici. Si tratta di variazioni inerenti:

  • il nucleo familiare;
  • l’attività lavorativa;
  • il patrimonio immobiliare, mobiliare e i beni durevoli.

Vediamo nel dettaglio in cosa si sostanziano gli obblighi interessati dall’intervento normativo emergenziale e in cosa consiste la loro sospensione.

Variazioni del nucleo familiare

L’articolo 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019 prevede che in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quello dichiarato ai fini ISEE (ossia quello indicato nella DSU presentata per richiedere il Reddito o la Pensione di Cittadinanza), i nuclei stessi, percettori di RdC/PdC, sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione, una nuova DSU aggiornata e una nuova domanda di RdC/PdC, pena la decadenza dal beneficio.

Solo nei casi in cui la variazione del nucleo familiare sia dovuta a una nuova nascita o a decesso di un componente è richiesta unicamente la presentazione della DSU aggiornata, non anche di una nuova domanda di RdC/PdC.

Chiariamo meglio le indicazioni normative attraverso alcuni esempi.

Luca ha presentato la dichiarazione ISEE e ha richiesto il RdC. Il nucleo familiare ai fini ISEE, indicato nella dichiarazione, è quindi composto da lui, sua moglie e sua figlia maggiorenne. Quest’ultima cambia residenza ed esce dal nucleo.

Luca, entro due mesi, deve presentare una nuova DSU con il nucleo aggiornato (lui e sua moglie) e una nuova domanda di RdC.

Luca ha presentato la dichiarazione ISEE e ha richiesto il RdC. Il nucleo familiare ai fini ISEE, indicato nella dichiarazione, è composto da lui e sua moglie Giulia. Nasce un figlio. Luca, entro due mesi dalla nascita del bimbo, deve presentare una nuova DSU con il nucleo aggiornato (Luca, Giulia e figlio); non deve presentare anche una nuova domanda di RdC.

Come detto inizialmente, secondo quanto stabilito dall’articolo 34, D.L. n.18/2020 e successivo art. 76, D.L. n. 34/2020 sono sospesi i termini decadenziali previsti per la comunicazione delle suindicate variazioni del nucleo; pertanto, qualora la variazione intervenga nel corso di tale periodo di sospensione, il termine di decadenza (due mesi dalla data di variazione del nucleo) inizierà a decorrere terminata la sospensione stessa.

Se, invece, la variazione si è verificata prima del 23 febbraio 2020, il termine di decadenza è sospeso e riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo eventuali ulteriori proroghe.

Come previsto dalla normativa, il nucleo percettore di RdC ha altresì l’obbligo di comunicare all’INPS mediante il Modello RdC/PdC – Com Esteso, entro 30 giorni dall’evento a pena di decadenza dal beneficio, la sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica. Parimenti il Modello RdC/PdC – Com Esteso deve essere presentato per comunicare la cessazione dello stato detentivo o del ricovero e le dimissioni volontarie dal lavoro (di uno o più membri del nucleo), salvo quelle avvenute per giusta causa.

Anche per tale obbligo di comunicazione in merito alla sua sospensione, le modalità sono quelle esposte poco sopra, naturalmente con la differenza che in questo caso il termine decadenziale sospeso è di 30 giorni.

Variazioni dell’attività lavorativa

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, D.L. n. 4/2019, nel caso in cui uno o più componenti il nucleo familiare comincino a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, in corso di erogazione del RdC, la data di inizio dell’attività e i redditi che ne derivano devono essere comunicati all’INPS mediante il Modello Rdc/Pdc – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio.

Questo obbligo di comunicazione, per effetto dell’articolo 34 di cui si tratta, è sospeso dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere a conclusione del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Esclusivamente per le attività di lavoro autonomo avviate nel corso del primo trimestre del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Variazioni del patrimonio immobiliare, mobiliare e beni durevoli

L’articolo 3, comma 11, D.L. n. 4/2019 prevede per il beneficiario di RdC o PdC l’obbligo di comunicare all’INPS, sempre per mezzo del Modello Rdc/Pdc – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni che comportano la perdita dei requisiti per il diritto al beneficio stesso, relative al patrimonio immobiliare (ad esempio l’acquisto di una seconda casa), al patrimonio mobiliare (acquisizione di somme o valori derivanti da donazioni, successioni, vincite) e ai i beni durevoli (acquisto di autoveicoli e motoveicoli). Tale termine è di 15 giorni, quindi l’obbligo di comunicazione è sospeso per il periodo previsto dalla norma e fin qui più volte menzionato.

Laddove le variazioni richiamate si siano verificate nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine di cui sopra riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, fatte sempre salve ulteriori proroghe.

Concludiamo precisando che la sospensione normativamente prevista trova applicazione anche per gli adempimenti connessi alla fruizione del Reddito di Inclusione (ReI).

In relazione ai nuclei di percettori di tale prestazione sono sospesi, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti relativi all’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa; sono sospesi inoltre gli adempimenti relativi all’obbligo di presentare una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite. Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini di decadenza sono sospesi e riprenderanno dalla conclusione del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo proroghe.

Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN