L’art. 18 del DL n. 23/2020 (cosiddetto Decreto Liquidità) ha previsto una sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, in presenza di specifiche condizioni relative alla diminuzione dei ricavi o dei compensi. Ma come si calcola il calo del fatturato nel caso di fusione tra aziende per incorporazione?
I versamenti relativi alle ritenute di lavoro dipendente/assimilato e alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, i versamenti IVA, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere rinviati al 30 giugno e pagati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili. Questo è quanto ha stabilito il Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020, ma la data del 30 giugno è stata ulteriormente prorogata al 16 settembre 2020 con il Decreto Rilancio pubblicato il 19 maggio in Gazzetta Ufficiale.
Tale rinvio è concesso ai contribuenti che, nei mesi di marzo e aprile, abbiano registrato una riduzione del fatturato:
- di almeno il 33 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;
- di almeno il 50 per cento, per coloro che hanno conseguito, 2019, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro.
Ma in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato di cui sopra, come si esegue?
A rispondere è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.
Con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l’incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate. Pertanto, nel caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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