Negli ultimi anni, la compilazione dei righi E41 ed E61 riferiti alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, disciplinate dall’art. 16-bis del DPR 917/86, e le spese per il risparmio energetico introdotte dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, è sempre più comune nelle nostre dichiarazioni 730. Quali sono i soggetti che possono usufruire della detrazione? In caso di immobile ricevuto per successione, a chi spetta la detrazione? E nel caso in cui l’erede decidesse di vendere l’immobile?
I soggetti che possono beneficiare di tali detrazioni sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata;
- società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio.
In caso di immobile ricevuto per successione, a chi spetta la detrazione?
In caso di decesso dell’avente diritto, le quote residuali spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che hanno la detenzione diretta e materiale dell’immobile. Questa condizione deve sussistere per tutti gli anni per i quali si vuole fruire della detrazione. Infatti, nel caso in cui l’erede decidesse di dare in comodato d’uso o in locazione l’immobile ereditato, perdendo la detenzione materiale dell’immobile, non avrebbe più diritto a godere della detrazione per le rate relative alle rispettive annualità. La detrazione, tuttavia, non è definitivamente persa: l’erede potrà tornare a beneficiarne, limitatamente alle rate residue di competenza degli anni successivi, qualora dovesse risolversi il contratto di locazione o quello di comodato.
Facciamo un esempio:
Un contribuente riceve in eredità a febbraio 2018 un immobile ristrutturato e decide di locarlo tramite la formula delle locazioni brevi, solo per i mesi estivi.
Può l’erede beneficiare della detrazione relativa all’anno 2018?
L’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 282 del 19/07/2019 ha chiarito che in questo caso nel 730/2019 il contribuente non potrà beneficiare della detrazione relativa all’anno 2018, in quanto non ha avuto la detenzione diretta e materiale del bene, anche se per una sola parte dell’anno.
Se poi per tutta la durata dell’anno 2019 l’immobile rimane a disposizione o diventa abitazione principale dell’erede, allora quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione nel 730/2020, usufruendo delle rate residue.
L’Agenzia delle entrate, nella Circolare 13/E del 31/5/2019, ha chiaramente indicato quali devono essere le condizioni per poter usufruire del beneficio della detrazione in caso di trasferimento di immobile ristrutturato a seguito del decesso del titolare della detrazione stessa, in particolare:
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi risieda nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non essendo più a disposizione degli altri;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
E nel caso in cui l’erede decidesse di vendere l’immobile?
La regola generale, in caso di vendita di un immobile oggetto di spese di ristrutturazione e/o risparmio energetico, vuole che le quote residue della detrazione spettino all’acquirente, salvo patto contrario trascritto nell’atto di compravendita.
Questa regola non si estende per l’erede che decide di vendere l’immobile acquisito tramite successione. Infatti, nel caso di vendita di un immobile ereditato oggetto di interventi di ristrutturazione o risparmio energetico, non sono previsti ulteriori trasferimenti delle residue rate; di conseguenza, non potendo essere detratte né dall’erede né dal suo avente causa, queste ultime andranno perse.
Eva Barbon – Centro Studi CGN