Come ogni anno, una delle voci più presenti in dichiarazione è sicuramente quella relativa alle spese sanitarie. Analizziamo alcune peculiarità che ne consentono detrazione e deduzione in 730.
Quali sono le figure professionali che possono consentire la detrazione delle prestazioni sanitarie erogate?
Possono essere detratte le spese sostenute dal contribuente in riferimento alle prestazioni rese da alcune figure professionali, diverse dal medico, quali:
- podologo
- fisioterapista
- logopedista
- ortottista/assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
- dietista
- infermiere
- ostetrica
- igienista dentale.
Per detrarre la spesa in E1 del modello 730 è necessario presentare e conservare la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN, ovvero la ricevuta fiscale/fattura rilasciata dal professionista. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione, è richiesta l’attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
È detraibile la spesa sostenuta per la manutenzione delle protesi?
Sì, la spesa è detraibile in E1 del modello 730. Il contribuente deve presentare e conservare la fattura (o lo scontrino fiscale parlante) rilasciata dal soggetto autorizzato all’esercizio arte ausiliaria della professione medica (es. odontotecnici per protesi dentarie, ecc.)
Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione e dalla quale risulta che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire una patologia.
Ho acquistato una cucina componibile per un soggetto portatore di handicap; la spesa è detraibile?
Possono essere detratte al rigo E3 del modello 730 le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione, quali:
- telefonini per sordomuti
- fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa
- abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
- altri sussidi (compresi i software) volti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura o assistere la riabilitazione
- cucine limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche.
Ai fini della detrazione il contribuente deve presentare e conservare:
- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;
- certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata;
- certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata; in alternativa è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
È detraibile l’acquisto di un farmaco etico?
La spesa è detraibile in E1 del modello 730, purché certificata da fattura o scontrino fiscale parlante, in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato.
Ho una ricevuta per prestazioni rese da un educatore professionale: posso detrarre la spesa?
Sì, la spesa (di assistenza specifica) è detraibile in E1 del modello 730, previa presentazione (e conservazione) della ricevuta fiscale/fattura o ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del SSN. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da colui che ha effettuato la prestazione, è richiesta l’attestazione che è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Si ricorda che risultano parimenti detraibili le spese sostenute per seguenti prestazioni:
- di assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Rita Martin – Centro Studi CGN