La Legge di Bilancio 2018 ha confermato anche per quest’anno la possibilità di fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute nel corso del 2019 per l’acquisto per sé e per i familiari a carico di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che con il termine abbonamento si vuole indicare un documento di viaggio che consenta al titolare di fare un numero illimitato di spostamenti per più giorni su una determinata tratta o rete per un determinato periodo di tempo (non sono secondo questa logica detraibili i biglietti effettuati per un unico viaggio isolato ovvero i biglietti a durata oraria, come ad esempio quelli validi 72 ore dalla loro vidimazione).
L’importo massimo detraibile previsto è di 250,00 €. Questo limite sarà da considerarsi a contribuente e ad abbonamento. Questa specifica è necessaria per permettere di chiarire sin da subito che se la spesa fosse sostenuta da più soggetti l’importo massimo della detrazione per quel determinato abbonamento non potrà superare il totale complessivo di 250,00 €. Prendiamo ora in esame tre diversi esempi per capire come calcolare correttamente i limiti:
- Il contribuente Caio acquista un abbonamento al 50% per un totale pari a 300,00 € per il figlio a carico.
In questo caso Caio potrà beneficiare della detrazione per un importo massimo di 125,00 € (250,00 € di limite massimo diviso tra i due soggetti che hanno sostenuto la spesa).
- Il contribuente Caio acquista al 50% due abbonamenti. Uno per il figlio Adamo pari a 100,00 € e uno per la figlia Eva di 300,00 €.
Caio potrà beneficiare della detrazione per 175,00 € (100,00 € e 250,00 €, in quanto è la spesa massima detraibile per abbonamento, divisi tra i due genitori).
- Primo abbonamento (Adamo): 100,00 € < 250,00 €
- Secondo abbonamento (Eva): 300,00 € > 250,00 €
- Importo su cui calcolare la detrazione = [(100,00 € : 2) + (250,00 € : 2)] = 175,00 €
- Caio acquista un abbonamento per sé di 250 € e un abbonamento al 50% per il figlio a carico di 200 €. In tal caso Caio potrà beneficiare della detrazione sull’importo di 250,00 € che già raggiunge con la propria spesa.
È pertanto fondamentale mettere sempre a confronto l’importo massimo di spesa detraibile con quanto sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento e verificare di non superare il limite massimo definito per contribuente e per abbonamento.
Qual è la documentazione da presentare?
Per fruire della detrazione è fondamentale fare attenzione al tipo di documentazione da presentare e da richiedere. Nel titolo di viaggio dovranno infatti essere indicati i seguenti punti:
- periodo di validità;
- importo della spesa;
- data di sostenimento;
- soggetto intestatario (questo elemento può essere indicato in maniera implicita con l’indicazione del fruitore oppure indicando il numero di tessera nominativa).
Qualora il documento non sia nominativo o non compaia la data, esso dovrà essere integrato da un adeguato documento di spesa (es: ricevuta di pagamento) dal quale si evincano tali dati.
Qualora invece non fosse possibile identificare in alcun modo la data, si prenderà in riferimento la data di inizio di validità dell’abbonamento stesso.
Per esempio, un abbonamento annuale urbano acquistato a dicembre 2018 con validità del 1° gennaio 2019 dalla quale non si evinca alcuna indicazione della data e non sia possibile presentare la ricevuta, verrà considerato sostenuto nel 2019 e per questo motivo sarà possibile fruire della relativa detrazione nel 730/2020.
Oltre a questa documentazione, sarà necessario richiedere un’integrazione costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti l’identità del soggetto che ha sostenuto la spesa qualora si presentino tre condizioni:
- titolo di viaggio e titolo di spesa intestati al familiare a carico;
- titolo di viaggio intestato al familiare a carico e documento di spesa non presentato;
- titolo di viaggio non nominativo e documento di spesa intestato al familiare a carico.
Si ricorda infine che con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020, a partire dalle spese sostenute nel 2020 è previsto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, quindi coloro che intendano fruire delle detrazioni del 19%, tra cui quelle descritte in questo articolo, non dovranno effettuare i pagamenti in contanti.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN