Il trasferimento del cittadino italiano all’estero per un periodo superiore a dodici mesi comporta l’obbligo di iscrizione all’AIRE; in questo modo il cittadino risulta residente all’estero. Ma come funziona la procedura di iscrizione? Quali vantaggi ne riceve colui che si iscrive? È possibile cancellarsi?
Innanzitutto va precisato che l’acronimo AIRE individua l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, che è stata istituita con la Legge 470/1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L’AIRE è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Come indicato sul sito del Ministero dell’Interno, l’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 della Legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti.
Quali vantaggi comporta
L’iscrizione concede al soggetto che si trasferisce all’estero:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
Sotto il profilo fiscale, l’iscrizione all’AIRE consente all’italiano residente all’estero di adempiere agli obblighi di pagamento delle imposte direttamente nel Paese ospite. La regola generale specificata dall’Agenzia delle Entrate afferma che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’AIRE sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti. Qualora si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero. Iscriversi all’AIRE è quindi indispensabile per non versare le imposte in Italia, anche se non è sufficiente. Se infatti esistono una serie di elementi da cui desumere che il contribuente ha ancora un legame fisso con l’Italia, ad esempio la presenza di familiari in Italia, la disponibilità di un’abitazione e così via, l’Agenzia delle Entrate può ritenere la residenza estera quale fittizia e richiedere quindi il versamento in Italia di tutte le imposte dovute.
Come iscriversi
L’iscrizione, gratuita, avviene mediante una dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente, va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Soggetti obbligati all’iscrizione all’AIRE sono:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono invece iscriversi all’AIRE:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Obblighi del soggetto iscritto all’AIRE
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Come ci si cancella
La cancellazione avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Rita Martin – Centro Studi CGN