Assicurazione auto: quali agevolazioni nel 730/2020?

È giunto il momento di elaborare il dichiarativo ed è bene fare mente locale su tutte le spese che potrebbero essere ivi indicate. Diversi dubbi riguardano le spese relative all’assicurazione dell’auto, in quanto la normativa in merito è cambiata da qualche anno e sono particolari le condizioni che permettono di ottenere benefici fiscali. Vediamole assieme.

Tra le spese che ogni famiglia mette in conto annualmente c’è quella per l’assicurazione auto. Trattasi di un onere che da un lato tutela i cittadini ma dall’altro ha un notevole rilievo finanziario. A partire dall’anno di imposta 2014, inoltre, non è più possibile detrarre dalla polizza auto la quota garantita e versata al Servizio Sanitario Nazionale. Tale agevolazione, spettante sulle quote che eccedevano i 40 €, è stata abolita con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Quindi, ci sono ancora dei benefici fiscali per chi assicura la propria auto?

La risposta è dipende. È possibile portare in detrazione la garanzia che tutela dal rischio di morte e invalidità il conducente, ma solo a determinate condizioni. Tale garanzia è accessoria, ossia non è obbligatoria per legge, come lo è invece la RCA (responsabilità civile auto). Quest’ultima è volta a risarcire i terzi (persone e beni) dai danni eventualmente causati dall’assicurato alla guida del veicolo, ma non protegge il guidatore che provoca l’incidente. L’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede che “non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”. La garanzia per infortuni al conducente, invece, copre il rischio di morte ed invalidità permanente superiore al 5% del guidatore nel caso di sinistro (ovvero incidente) con colpa.

Il prezzo di questa singola garanzia (non dell’intero costo della polizza auto) può essere detratto nella misura del 19% dall’imposta lorda se rispetta tutti i requisiti previsti per gli altri premi assicurativi detraibili (in merito si veda:  Modello 730/2019: la detraibilità dei premi assicurativi), ma non solo. La Circolare 13/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce che “Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati”. Questo significa che il beneficio fiscale può essere ottenuto solo se nelle condizioni contrattuali è indicato in modo chiaro chi è il soggetto “conducente” e sarà l’unico che potrà beneficiare della garanzia in caso di sinistro. Tale soggetto deve essere necessariamente il dichiarante o un suo familiare a carico. Quindi la garanzia per gli infortuni non è detraibile se tutela:

  • chiunque sia alla guida e non un solo soggetto preventivamente individuato;
  • un solo soggetto ma lo stesso non è né il dichiarante né un suo familiare a carico.

Va detto che buona parte delle compagnie assicurative, proprio al fine di garantire una copertura quanto più estesa possibile, prevedono tra le clausole della garanzia per infortuni al conducente la possibilità di coprire chiunque sia alla guida. Se da un lato questo permette di avere maggiori sicurezze, dall’altro rende rara la possibilità di beneficiare della detrazione per la polizza auto.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN