L’indennità pari a 600 euro è prevista anche per gli amministratori di società iscritti alla gestione separata INPS? Analizziamo le disposizioni normative e cerchiamo di chiarire il dubbio, anche alla luce delle specifiche dell’INPS.
A seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del virus COVID-19, l’art. 27 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) introduce una specifica indennità, pari a 600 euro, per il mese di marzo, riservata “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
L’indennità è confermata anche per il mese di aprile e (seppur con modifiche) per il mese di maggio, dall’art. 84 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio).
Fin dall’inizio ci si è interrogati sulla portata della previsione dell’articolo 27 del Decreto Cura Italia, in quanto non è chiaro se la norma includa o meno, tra i beneficiari dell’indennità, anche gli amministratori di società seppur tenuti, al pari dei collaboratori coordinati e continuativi, all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS.
Nemmeno il successivo Decreto Rilancio (art. 84) fornisce elementi in merito, limitandosi ad estendere l’indennità di cui all’art. 27 del Decreto Cura Italia “ai soggetti già beneficiari” dell’indennità “per il mese di marzo” ed a richiamare le medesime categorie dei “liberi professionisti titolari di partita iva” e dei “lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata dell’INPS”.
Dottrina e giurisprudenza hanno avanzato diverse tesi ed interpretazioni relativamente all’inclusione o meno degli amministratori tra le categorie di lavoratori beneficiari della suddetta indennità.
La corrente di pensiero minoritaria sostiene che, sebbene il rapporto tra amministratore e società sembri escluso dal novero dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tale rapporto segua, dal punto di vista previdenziale, la disciplina dettata relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, essendo infatti gli amministratori tenuti all’iscrizione ad una apposita Gestione separata presso l’INPS.
La tesi più diffusa, soprattutto in giurisprudenza, si fonda tuttavia sulla considerazione che gli amministratori di società non siano legati alla società da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1545, che, nel pronunciarsi sulla natura del rapporto tra un amministratore ed una società di capitali, ha affermato che quello che lega il primo alla seconda non è un rapporto di lavoro di tipo parasubordinato o autonomo ma “un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.”.
Anche l’INPS, ente erogatore dell’indennità, sembra aver accolto quest’ultima tesi, che esclude la categoria degli amministratori dalla lista di lavoratori beneficiari dell’indennità: infatti, attualmente, le domande presentate dagli amministratori di società vengono sistematicamente rigettate dall’istituto con la motivazione che gli istanti non sarebbero titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Con il Messaggio del 1° giugno 2020, n. 2263, l’INPS ha inoltre delineato con maggior precisione (rispetto ai primi chiarimenti della circolare del 30 marzo 2020, n. 49) l’elenco dei soggetti beneficiari. In particolare, risultano fondamentali i chiarimenti contenuti nell’Allegato 1 del predetto messaggio, relativi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, in cui l’istituto esplicita i soggetti esclusi dall’indennità dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020: si tratta delle “figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione Separata, non sono state richiamate dalla norma”, e tra le quali rientrano anche gli amministratori di società.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato