Non sempre di facile interpretazione è il mondo dei redditi prodotti all’estero, spesso oggetto di controverse interpretazioni. In merito a questo tema si è recentemente esposta l’Agenzia delle entrate rispondendo ad un interpello in cui una contribuente chiede se dovrà dichiarare in Italia una borsa di studio erogata da un ente svizzero.
La risposta n. 171 dell’Agenzia delle entrate è volta a sciogliere un dubbio: è oggetto di tassazione in Italia una borsa di studio assegnata dal Fondo nazionale svizzero? Il caso riguarda una contribuente che, ad ottobre 2019, aveva trasferito la sua residenza dalla Svizzera all’Italia per svolgere attività di ricerca grazie ad una borsa di studio svizzera della durata di diciotto mesi. Una prima parte del compenso era stato percepito nel 2019 mentre la seconda nel 2020, anno in cui risulta residente in Italia. Quindi, le somme percepite nel 2020 vanno dichiarate in Italia? La risposta è no secondo l’istante, perché tali compensi non sono soggetti a tassazione in Svizzera. Ma capiamo quali principi regolano la materia e cosa ne pensa la nostra Amministrazione finanziaria.
In primis è importante tenere presente che nell’ordinamento italiano vige il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Si tratta del cosiddetto “worldwide principle”. Naturalmente, però, non mancano le eccezioni, ravvisabili anche dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. In generale sono considerati residenti in Italia, come ci ricorda la guida dei “Lavoratori italiani all’estero”, coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno) sono iscritti nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Stessa presunzione vi è quando si tratta di soggetti che si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria. Nel caso di specie, l’istante si dichiara residente in Italia, quindi sembrerebbe necessario dichiarare le somme percepite, in base al principio generale summenzionato. Ma quale regime fiscale è previsto per le borse di studio? L’art. 50, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che le somme erogate a titolo di borsa di studio siano equiparate ai redditi di lavoro dipendente e, di conseguenza, imponibili. A fare eccezione sono, ad esempio, i corrispettivi somministrati dalle Università per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream, che sono quindi esenti.
Come sopra accennato, per comprendere quale regime sia corretto applicare in caso di redditi prodotti all’estero, è sempre bene verificare anche quanto riportato nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Quella tra Italia e Svizzera, all’art. 20, prevede che se uno studente o apprendista percepisce delle somme da uno Stato per soggiornare in un altro, quanto corrispostogli non può essere tassato in quest’ultimo Stato se fine del trasferimento è «di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale». Quindi se il trasferimento della contribuente istante persegue esclusivamente gli scopi di cui sopra, in relazione anche ai finanziamenti della borsa di studio svizzera, le somme non saranno imponibili in Italia; in caso contrario, andranno dichiarate nel rispetto della normativa in vigore.
Giulia Zanotto – Centro studi CGN