Contributo fondo perduto: il rebus del calcolo del fatturato

Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente il calo del fatturato occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. È sufficiente solo questo? In questo articolo presentiamo le risposte alle domande più comuni poste dai contribuenti.

Quando si parla di fatturato di aprile (2020 o 2019)  cosa si deve intendere?

Come regola generale, si devono intendere le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate ad aprile che rientrano nella liquidazione periodica. Oltre alle operazioni imponibili, occorre considerare anche quelle non imponibili (articoli 8 e 9 oltre alle cessioni intracomunitarie), quelle esenti articolo 10 e quelle non soggette per mancanza di territorialità con obbligo di fatturazione ex articolo 21 comma 6-bis. Quindi occhi puntati sulle fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui DDT sia stato emesso in aprile (mentre ricordiamo che la fattura differita potrebbe avere anche data di maggio essendo possibile emetterla entro il 15 del mese successivo).

Ho emesso alcune note di variazione (articolo 26 del D.P.R. 633/72)  aventi data di emissione aprile. Le devo considerare ai fini del calcolo?

La risposta è positiva. Nel calcolo del fatturato occorre tener conto anche delle note di variazione emesse ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 633/72, aventi data di emissione aprile. Generalmente le note di aprile andranno a rettificare operazioni fatturate nei mesi precedenti. Potrebbe dunque accadere che, nel mese di aprile 2020, venga emessa una nota di accredito che storna una fattura del 2019: questa variazione contribuisce a ridurre il “fatturato” nel confronto con quello di aprile 2019.

Tra le fatture emesse di aprile c’è anche una fattura per la cessione di un bene strumentale. La devo considerare nel calcolo del fatturato?

Strano ma vero direbbe qualcuno. Contrariamente al calcolo del volume d’affari (ex art. 20 del Dpr 633/72) nel calcolo del “fatturato” concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili. Attenzione: in caso di cessione di una autovettura con emissione fattura parte imponibile e parte escluso art. 13 comma 5 Dpr 633/72, in assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che la parte esclusa non debba essere considerata nel calcolo del fatturato al pari delle operazioni escluse art. 15 Dpr 633/72.

Come devo considerare i corrispettivi nel conteggio del fatturato? Al lordo o al netto dell’IVA?

Nel calcolo del fatturato occorre considerare l’ammontare dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.

E nel caso della ventilazione?

In caso di ventilazione dei corrispettivi, regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, dal momento che può essere difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, si può optare per l’indicazione del fatturato al lordo dell’IVA e la scelta vincola entrambi i periodi di raffronto (aprile 2019 e aprile 2020).

Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come devono calcolare il fatturato?

Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio i rivenditori di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare nel calcolo anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

Nel caso di svolgimento di più attività, come mi comporto?

In presenza di svolgimento di più attività, il fatturato da prendere come riferimento è la somma dei singoli fatturati delle singole attività. Attenzione: stessa procedura e quindi somma anche dei ricavi e compensi 2019 delle singole attività al fine della verifica della percentuale da applicare sullo scostamento del fatturato aprile 2020-aprile 2019.

Come si calcola il contributo?  E mi spetta se nel mese di aprile 2020 ho sospeso la mia attività a causa del lockdown e non ho fatturato nulla?

Una volta verificato che Il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno i 2/3  di quello del mese di aprile 2019, il contributo si calcola applicando una percentuale sullo scostamento tra i due fatturati. La percentuale da applicare è pari al 20% se i ricavi e compensi 2019 non superano i 400 mila euro, del 15% se superano i 400 mila ma non 1 milione, del 10% se superano il milione ma non i 5 milioni di euro, soglia massima al superamento del quale ricordiamo non spetta più il contributo.

Volendo fare un esempio nel caso in cui il fatturato di aprile 2020 fosse pari a zero a causa del lockdown e quello di aprile 2019 fosse pari ad esempio a 4.000 euro la base di calcolo sarà data dalla differenza tra i due e quindi pari a 4.000 euro. Nell’ipotesi che i ricavi e i compensi dell’anno 2019 di questo soggetto siano inferiori a 400 mila euro l’aliquota spettante è quella del  20%. Il contributo sarebbe quindi pari a: 4.000×20%=800 euro che diventano 1.000 euro se il soggetto è una persona fisica, 2.000  euro se è una società in quanto è stato previsto comunque un contributo minimo.

Per l’attività iniziata dopo il 31 dicembre 2018, se il fatturato non è in calo, il contributo non mi spetta?

In questo caso, per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, la legge non pone il requisito del calo di fatturato. Il contributo spettante si calcola in base alle percentuali di legge applicate alla diminuzione aprile 2020-aprile 2019, se esistente oppure in base agli importi minimi se il fatturato di aprile 2020 è uguale o superiore a quello di aprile 2019. E così se ad esempio, nel mese di aprile 2019 il fatturato dovesse ammontare a 20.000 euro e nel mese di aprile 2020 il fatturato dovesse ammontare a 14.000 euro, nonostante non ci sia stata una diminuzione  del fatturato di 1/3  il contributo spetterà ugualmente e si determinerà con le regole ordinarie: 20.000-14.000= 6.000 * 20% = 1.200.

Mentre se tenuto fermo il fatturato nel mese di aprile 2019 dell’esempio precedente a 20.000 euro ed ipotizzando che quello del mese di aprile 2020 ammontasse invece a 22.000 euro la differenza sarebbe in questo caso positiva (+2.000, niente calo), il bonus spetterebbe comunque ma questa volta nella misura degli importi minimi (1.000/2.000 euro).

Ho iniziato l’attività il 1 maggio 2019 e quindi non ho il fatturato di aprile 2019 da confrontare con quello di aprile 2020. Come devo fare il calcolo?

In questo caso non occorre effettuare nessun calcolo. Spetterà il contributo minimo: 1.000 euro in caso di ditta individuale, 2.000 euro in caso di società.

Ho iniziato l’attività ben prima del  1° gennaio 2019 ma ho la sede legale in un Comune colpito da un evento calamitoso, devo comunque rispettare il requisito della calo del fatturato?

No, se il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus, il requisito del calo del fatturato non è richiesto e il contributo si calcolerà  con le stesse regole dei contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’elenco dei Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

Davide Giampietri e Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN