Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della cassa integrazione in deroga relativamente alle settimane concedibili alle imprese a sostegno del reddito dei propri dipendenti nella c.d. “fase 2” dell’emergenza Covid-19.
Una delle novità di maggior impatto concerne le procedure da osservarsi per poter ottenere le integrazioni salariali una volta autorizzate le prime 9 settimane a cura delle singole Regioni: infatti le istanze successive dovranno essere presentate direttamente all’Inps.
Nello specifico, per quanto attiene il numero delle settimane concedibili e fruibili, il Decreto Rilancio ha previsto ulteriori 9 settimane di cassa integrazione in deroga (in aggiunta alle 9 previste inizialmente), stabilendo un preciso meccanismo temporale che andrà a regolare le richieste ed i periodi di fruizione con una formula di 5+4 settimane.
Le prime 5 settimane saranno utilizzabili entro e non oltre il 31 agosto 2020 esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato a livello regionale il primo periodo di 9 settimane. L’ulteriore periodo, di massimo altre 4 settimane, sarà concesso dai datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane ed esclusivamente nei periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
È prevista un’eccezione per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo: possono usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.
È bene precisare che solo per alcune specifiche regioni quali la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna operano disposizioni specifiche. Infatti, ai datori di lavoro con unità produttive localizzate o con lavoratori residenti in tali Regioni, una volta esaurite le prime 9 settimane di ammortizzatori in deroga e prima dell’intervento delle ulteriori 5 settimane a carico Inps, possono essere concesse – sempre a cura delle autonomie regionali – ulteriori 4 settimane per le zone a suo tempo dichiarate “zone gialle” e 13 settimane per le zone c.d. “rosse”, per un totale rispettivamente di 13 e 22 settimane.
Come anticipato, altra novità introdotta dal decreto è che i periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni) andranno richiesti solo all’Inps, che erogherà i benefici sempre nel il rispetto dei limiti di spesa, a partire dal 18 giugno 2020.
La procedura per la richiesta delle ulteriori 5 settimane (oltre alle eventuali 4 settimane tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020) prevede che i datori di lavoro inviino telematicamente la domanda all’Inps con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
Va precisato che i beneficiari potranno essere solamente i dipendenti già in forza al 25 marzo 2020.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.
Il pagamento può avvenire in forma di anticipo da parte dell’azienda oppure tramite pagamento diretto.
Nel caso di pagamento da parte dell’azienda, la domanda per le ulteriori 5 settimane (rispetto alle iniziali 9) andrà trasmessa alla sede Inps territorialmente competente dal 18 giugno 2020. Dopo tale termine, invece, dovrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nel caso in cu i datori di lavoro optassero per il pagamento diretto, le istanze dovranno essere presentate – sempre in via telematica – entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Inps autorizzerà così le domande e disporrà l’anticipazione a favore dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
La misura dell’anticipazione sarà calcolata sul 40% delle ore richieste per l’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps erogherà il trattamento residuo o recupererà gli eventuali importi indebitamente anticipati.
I datori di lavoro avranno cura di inviare, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione Inps.
Le domande riferite a periodi che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, già autorizzate, andranno inviate entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (8 giungo 2020). Tale termine è da intendersi valido solo per coloro che non abbiano presentato alcuna domanda per le mensilità di marzo e aprile 2020.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato