Prove generali di ritorno alla normalità con l’imposta più odiata dagli italiani. Entro il 16 giugno 2020 è prevista la scadenza della prima rata dell’IMU per l’anno in corso. Non è detto, però, che tutto torni come prima. Con un comunicato stampa del 21 maggio scorso, infatti, l’IFEL ha pubblicato uno schema di delibera che dispone il differimento del termine di versamento della prima rata dell’IMU che i Comuni hanno facoltà di prevedere.
La proroga potrebbe essere adottata da parte di singoli Comuni, anche stabilendo termini differenti da Comune a Comune. Tuttavia, l’applicazione pratica di questa facoltà è resa complicata dalla circostanza che non si tratta di un rinvio a carattere generale valido per tutti, bensì di un differimento riconosciuto solo a favore dei soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di una specifica comunicazione da presentare, a pena di decadenza, entro una determinata data. Laddove previsto, il differimento del pagamento dell’acconto dovrà avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi.
In via generale, le modalità di determinazione dell’IMU, rispetto agli anni passati, non si modificano per quanto concerne gli aspetti essenziali. La novità più importante è rappresentata dalla nuova disciplina dell’IMU che assorbe la TASI a seguito dell’art. art. 1, commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Ne discende che l’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è strutturata dalla somma delle precedenti aliquote IMU e TASI. Considerando, per esempio, gli immobili diversi dalle abitazioni principali, l’aliquota di partenza sarà pari allo 0,86%, in ragione della somma dell’aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).
Il passaggio dalla IMU+TASI alla nuova IMU potrebbe indurre in errore il contribuente, in quanto in sede di acconto sarà necessario tener conto delle seguenti particolarità affrontate nella circolare n. 1/DF – MEF del 18 marzo 2020:
- l’acconto IMU per il 2020 dovrà essere determinato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019;
- per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, senza considerare la quota eventualmente dovuta dal conduttore;
- l’acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 comporta la non debenza dell’acconto da parte dell’acquirente, in quanto, la prima rata da corrispondere, dovendo essere calcolata rispetto a quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, comporta l’esonero dal pagamento dell’acconto su quell’immobile per via della mancata sussistenza del presupposto impositivo.
La stessa circolare, accanto al metodo storico di determinazione dell’acconto IMU, ammette anche il metodo previsionale. Per gli acquisti di immobili effettuati nel corso del primo semestre 2020, pur non sussistendone l’obbligo, l’acquirente ha facoltà di versare volontariamente somme in acconto, magari in rapporto ai mesi di possesso e in ragione dell’aliquota dell’anno precedente. Ciò per evitare di versare in un’unica soluzione a dicembre.
Lo stesso criterio previsionale, in luogo di quello storico, potrebbe essere applicato dal contribuente che ha venduto l’immobile, verificando la misura dell’acconto in misura puntuale. Se il contribuente ha ceduto l’unico immobile in un determinato Comune, nel mese di novembre 2019, versando per l’intera annualità la somma di euro 100,00, potrà evitare di versare l’acconto di euro 50,00 per l’anno 2020, avvalendosi del metodo previsionale incardinato sul mancato presupposto impositivo.
I principi del metodo storico, o in alternativa del metodo previsionale, potranno essere applicati anche nel caso di mutamento della destinazione d’uso di un immobile con le seguenti fattispecie particolari:
- Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: è possibile evitare il pagamento dell’acconto in quanto a partire dalla data di utilizzo come abitazione principale (per es. 10/1/ 2020) è venuto meno il presupposto impositivo dell’IMU;
- Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: non sussistendone il presupposto impositivo per l’anno 2019, il contribuente potrebbe evitare l’acconto. Resta salva la facoltà di avvalersi del metodo previsionale e procedere con il versamento in acconto, in ragione dei mesi e dell’aliquota dell’anno precedente.
Non hanno avuto seguito, invece, le voci di uno sconto generalizzato. Il Decreto Rilancio (art, 177, D.L. 34/2020) cancella la prima rata della nuova IMU 2020, ma solo per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, che sono le seguenti:
- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e camping.
La cancellazione della prima rata comprende anche gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali. La condizione che bisogna rispettare è che i proprietari di queste strutture siano anche i gestori degli immobili. L’esclusione non riguarda, quindi, l’immobile di proprietà di un soggetto che viene locato a un altro soggetto per l’esercizio dell’attività turistica. In quest’ultimo caso, il proprietario è tenuto a versare l’imposta.
Per quel che riguarda le modalità di versamento, oltre a modello F24 e il bollettino postale, le norme prevedono la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN