Mascherine protettive: quali sono detraibili?

Tra i beni acquistati maggiormente in questo periodo vi sono sicuramente le mascherine protettive. La spesa sostenuta a tal fine può essere detratta nel dichiarativo, ma solo se sono rispettati i requisiti normativamente imposti. Come verificare la spettanza?

In questa cosiddetta “fase 2” la mascherina è ormai parte integrante del nostro quotidiano. Per andare a fare la spesa, un giro in città o vedere gli amici, è obbligatorio indossarla. Nonostante alcuni comuni italiani si siano attrezzati per consegnarle ai cittadini, moltissimi hanno dovuto rifornirsi autonomamente. La nota difficoltà a reperire questo bene da una parte e l’imposizione di utilizzo dall’altra, hanno portato le persone, in diversi casi, a comprare delle mascherine che non rientrano nella categoria dei dispositivi medici.

Cosa comporta tutto ciò?

L’acquisto della mascherina, se trattasi di dispositivo medico, è considerata una spesa sanitaria e per tale ragione è possibile detrarre il suo costo dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. L’importo può essere indicato al rigo E1 del modello 730 o RP1 del modello Redditi. Per poter beneficiare dell’agevolazione è, però, necessario verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva sia effettivamente un dispositivo medico considerando, come specifica la Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E dell’Agenzia delle entrate, che in questa situazione emergenziale, “potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero”. Quindi solo se è possibile accertarsi che la mascherina sia un dispositivo medico, ai sensi della normativa attualmente in vigore, si può indicare la spesa nel dichiarativo.

Come verificare se la singola mascherina protettiva sia un dispositivo medico?

È necessario analizzare il certificato fiscale (scontrino, fattura, ricevuta) che dovrà riportare distintamente la descrizione del prodotto acquistato, del soggetto che ha sostenuto la spesa e la data. Tale documento va conservato e presentato a chi elabora il dichiarativo. È importante precisare che ai fini della detrazione fiscale, non è sufficiente che i documenti riportino la sola dicitura “dispositivo medico”, come precisato nella Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16. La spesa è detraibile se lo scontrino o la fattura riportano il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE). Qualora non sia presente tale indicazione bisogna verificare se la singola mascherina è presente nell’elenco della «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Trattandosi di un elenco non esaustivo, il bene si considera detraibile se:

  • è presente nell’elenco di cui sopra ed ha la marcatura CE;
  • non è presente nella banca dati ma possiede sia la marcatura CE sia la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

Se si tratta di dispositivi medici su misura, prodotti espressamente per un paziente sulla base di una prescrizione medica, è sufficiente l’attestazione di conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46.

Infine, si precisa che chi vende la mascherina protettiva può assumere la responsabilità di indicare se il prodotto è detraibile, integrando il documento di spesa con la dicitura «prodotto con marcatura CE».  Non ha rilevanza alcuna, invece, la tipologia di negozio che vende il dispositivo: non deve trattarsi necessariamente di una farmacia ma è sufficiente che siano verificati i requisiti sopra descritti.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN