Il Decreto Rilancio prevede due importanti sospensioni nei controlli che gli Enti devono eseguire prima di effettuare rimborsi fiscali e pagamenti ai fornitori superiori a 5.000 euro. In quest’articolo mettiamo a fuoco due novità portate dal D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio) che permettono di immettere liquidità nel sistema economico.
Si tratta precisamente degli artt. n. 145 intitolato “Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo” e n. 153 che tratta della “Sospensione delle verifiche” che devono compiere gli uffici della P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
Iniziamo ad illustrare da vicino la disposizione di cui all’art.145 del D.L. Rilancio che, nel 2020, consentirà l’erogazione dei rimborsi fiscali, senza dover applicare la compensazione tra il credito da erogare e il debito del beneficiario, iscritto a ruolo.
Infatti, come è noto, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo. In caso positivo, viene trasmessa una segnalazione all’Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo del contribuente, mettendo a disposizione di quest’ultimo le somme da rimborsare.
Ricevuta la segnalazione, l’Agente della Riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro 60 gg se intende accettare la proposta (art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973).
Ora è sotto gli occhi di tutti che sospendere tale procedura permette ai debitori dell’Agente della Riscossione di incassare il rimborso d’imposta senza vincoli. L’agevolazione succitata sussiste per tutte le tipologie di soggetti.
La seconda possibilità è contenuta nell’art. 153 del D.L. n. 34/2020 e riguarda la sospensione della “verifica di inadempienza” che devono compiere gli uffici della P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica – per i pagamenti effettuati a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro. Il periodo di sospensione va dal giorno 8 marzo al 31 agosto 2020 (mentre per i soggetti residenti/con sede operativa-legale nei comuni di zona rossa, la decorrenza retroagisce al 21 febbraio).
Pertanto, nel suddetto periodo, non sarà verificata l’esistenza di eventuali debiti scaduti di importo superiore a 5.000 euro, riguardanti il soggetto beneficiario del pagamento.
Ancora, la disposizione prevede che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data precedente all’inizio del periodo di sospensione, sono prive di qualunque effetto se l’Agente della Riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento presso terzi (art.72-bis del D.P.R. n. 602/1973).
È bene precisare che permane nel modello F24 il divieto di compensazione di crediti relativi ad imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ruoli scaduti per imposte erariali di importi superiori a 1.500 euro (art. 31 D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo