Con l’art. 46 del D.L. n. 34/2020 viene disciplinata la consegna degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada a seguito dell’emergenza dettata dalla pandemia COVID-19.
Già con l’art. 108 del D.L. n. 18/2020 (noto come Cura Italia) convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020, erano state apportate significative novità per adeguare le consegne di raccomandate, assicurate e plichi postali alle esigenze dettate dal distanziamento sociale.
Tali norme si sono rese necessarie per prevenire la diffusione del contagio nell’espletamento delle attività di consegna dei documenti succitati, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii.
In quell’occasione fu operata una distinzione tra:
- la consegna di invii raccomandati, assicurati e distribuzione di pacchi;
- la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e portatori di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Nel primo caso, gli operatori potevano procedere alla consegna degli invii di raccomandate, di assicurate e dei pacchi, mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma. Seguiva l’immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione/ufficio/azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma sarebbe stata apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Nel secondo caso, invece, furono dettate delle norme che prevedevano l’espletamento della procedura ordinaria di firma oppure il deposito in cassetta postale dell’avviso della raccomandata o un altro atto che però necessitava di firma per la consegna.
Tuttavia, la norma, in sede di applicazione pratica, ha destato molte perplessità.
Pertanto il Decreto Rilancio interviene a gamba tesa sulla questione e uniforma la notificazione di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada alla consegna di invii di raccomandate, assicurate e distribuzione di pacchi.
Fatti salvi i comportamenti adottati dagli operatori postali, le modalità invero discutibili su indicate al secondo punto, vengono abrogate dal predetto D.L. n. 34/2020.
Pertanto, per le casistiche sopra richiamate ai punti 1 e 2, si procederà con identiche modalità, e cioè come già disciplinato al punto 1 per invii di raccomandate, assicurate e plichi.
Inoltre, viene stabilito che le predette modalità di consegna previste fino al 30 giugno 2020 sono prorogate al 31 luglio 2020 (che a tutt’oggi rappresenta la data finale dell’emergenza dichiarata a gennaio).
Infine, in via del tutto transitoria e fino al 31 luglio 2020, si applicherà una riduzione del 30% delle somme dovute per le violazioni al codice della strada, se si procederà al pagamento entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo