Il Decreto n. 4/2019 convertito con la Legge n. 26/2019 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale, applicabile dal 730/2020, riguardante la possibilità di detrarre al rigo E56 le somme versate a titolo di riscatto per periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).
La “pace contributiva”: cos’è?
Con il Decreto 4/2019, conosciuto per aver introdotto la cosiddetta “quota 100”, è stata prevista in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 una misura che permette di riscattare, ai fini pensionistici, periodi in cui non si è prestata attività lavorativa.
La fruizione di questo strumento, denominato “pace contributiva”, è ammesso solo in presenza di alcune particolari condizioni. Non tutti, infatti, possono godere di questo beneficio in quanto è rivolto solo ai soggetti che si sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996, ossia ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.
Il riscatto è consentito nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi; questi periodi non devono essere coperti nemmeno da contribuzione figurativa e devono essere compresi tra due intervalli di periodi contributivi.
Ad esempio, un soggetto che si è iscritto inizialmente alla gestione separata nel 1999, lasciando scoperto il biennio 2001 – 2002, e che avesse poi ripreso l’attività lavorativa a partire dal 2003, ricominciando a corrispondere i contributi previdenziali, potrà beneficiare di questo strumento.
In questo caso sarà possibile per il contribuente versare, con il calcolo che verrà descritto successivamente, i contributi relativi ai due anni intermedi (2001-2002) godendo dei relativi benefici fiscali. Non sarà invece possibile riscattare i periodi precedenti all’iscrizione alla gestione separata né quelli successivi al secondo periodo nel caso in cui non si riprenda i versamenti.
Supponendo che nel 2005 il contribuente sospenda nuovamente i versamenti per poi riprenderli nel 2010, in questo caso potrà beneficiare della pace contributiva esclusivamente per cinque anni (limite massimo) e non per i sette in cui non ha effettuato pagamenti.
Da chi può essere fatta la domanda?
Sono diversi i soggetti che possono richiede la pace contributiva:
- lavoratore, per se stesso;
- eredi;
- parenti entro il secondo grado.
Il costo della pace contributiva
Proprio come il riscatto degli anni di laurea, anche la “pace contributiva” prevede un onere da versare. Al contrario del primo, per il quale lo stesso decreto aveva stabilito un prezzo fisso nel caso in cui gli anni di studio fossero situati dopo il 1995 (riscatto degli anni di laurea in forma agevolata), il secondo è stabilito in misura variabile a seconda del reddito maturato nell’anno precedente, più precisamente con riferimento alle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione. Per ottenere la somma da versare sarà necessario moltiplicare questo dato all’aliquota IVS della gestione dei contributi che si intende riscattare.
Sarà possibile versare l’importo in un’unica soluzione o suddividerlo fino a 120 rate da minimo 30,00 € ciascuna senza applicazione di interessi. Può inoltre essere corrisposto direttamente dal contribuente oppure essere finanziato, anche solo in parte, attraverso premi di produzione dal datore di lavoro.
Le agevolazioni fiscali previste
Nel caso in cui il pagamento delle somme oggetto della “pace contributiva” fosse effettuato direttamente dal lavoratore, quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% da suddividere in cinque rate annuali di pari importo, da applicare nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Se, come sopra riportato, il versamento venisse effettuato direttamente dal datore di lavoro attraverso l’erogazione di premi di produzione o di premi svincolati da un risultato (es: premi ad personam) questo potrà essere dedotto dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN