Tra le spese maggiormente inserite nelle dichiarazioni dei redditi dagli italiani per usufruire della detrazione d’imposta, troviamo sicuramente le spese sanitarie. In questo articolo analizziamo però cosa accade a tali importi qualora il contribuente abbia usufruito di rimborsi erogati da casse o fondi sanitari ai quali lo stesso risulta iscritto.
È importante fin da subito precisare la regola generale di funzionamento della detrazione degli importi in caso di iscrizione ad un fondo sanitario: le spese sanitarie per essere detratte devono essere rimaste a carico del contribuente. Non possono considerarsi a carico le spese sanitarie rimborsate a seguito di contributi o premi versati che hanno determinato un beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di deduzione dal reddito. Pertanto, in generale, qualora si sia richiesto l’intervento del fondo sanitario di appartenenza, solo la quota dell’importo non rimborsato può godere pienamente del beneficio fiscale della detrazione al 19%, in quanto rimasta a carico del contribuente. Al contrario, la quota di spesa rimborsata non potrà essere inserita tra gli oneri detraibili perché non rimasta a carico del contribuente ma materialmente sostenuta dall’ente a cui vengono versati i contributi per l’assistenza sanitaria. Tuttavia vi sono alcuni casi in cui anche gli importi rimborsati possono ritenersi detraibili se vengono rispettate determinate condizioni.
A quali condizioni le spese sono interamente detraibili?
Un ruolo fondamentale, come già anticipato, viene ricoperto dai contributi versati ai fini di assistenza sanitaria ai vari fondi e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, dalla loro eventuale deducibilità o detraibilità e nondimeno dal soggetto che versa tali contributi, a seconda che si tratti di un dipendente o di un pensionato; da tali elementi può dipendere la detrazione anche delle quote rimborsate dagli enti.
La norma di riferimento è l’articolo 15 comma 1, lett. c) del TUIR, che circoscrive la detrazione in presenza di rimborsi qualora gli stessi siano effetto di contributi non deducibili o non detraibili. Bisogna precisare che viene meno la facoltà del contribuente che non potrà dunque decidere di rinunciare alla deduzione o detrazione del contributo o del premio così da poter inserire l’intero ammontare delle spese rimborsate in detrazione.
Come funziona per il lavoratore dipendente?
Vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, e si considerano dunque deducibili, i contributi relativi all’assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fini assistenziali fino al limite di 3.615,20 €, mentre i contributi che eccedono tale soglia concorrono alla formazione del reddito. Tali importi sono identificabili nella Certificazione Unica 2020 ai punti 441 (oneri dedotti dal reddito) e 442 (oneri non dedotti dal reddito). Da tale limite possono dunque configurarsi due situazioni:
- Contributi inferiori al limite di 3.615,20 €: non avendo concorso alla formazione del reddito ed essendo pertanto deducibili dallo stesso, si applica la regola generale della non detraibilità delle quote di spesa rimborsate, restando invece detraibile il solo importo delle spese sanitarie rimasto a carico del contribuente.
- Contributi superiori al limite di 3.615,20 €: l’eccedenza rispetto a tale limite contribuisce a formare il reddito e per tale effetto si innesca un meccanismo per il quale anche parte delle quote rimborsate potranno essere inserite in detrazione, proporzionalmente alla parte di contributi versati in eccedenza a suddetto limite. In quest’ultimo caso deve essere seguita una formula al fine di determinare la corretta quota di spesa rimborsata che sarà possibile aggiungere tra gli oneri rimasti a carico:
Vediamo un esempio:
Nella Certificazione Unica 2020 troviamo contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti fino al limite massimo di 3.615,20 € (punto 441) e contributi invece non dedotti, e quindi tassabili, per 500,00 € (punto 442). La spesa sanitaria rimborsata dal fondo, al quale il contribuente risulta iscritto, ammonta a 800,00 €. Pertanto la formula per calcolare la quota detraibile di tali rimborsi è la seguente:
Il risultato è la quota di spese rimborsate detraibile in proporzione all’ammontare dei contributi versati che sarà dunque 97,20 €. Tale quota potrà essere sommata agli importi non rimborsati e rimasti a carico del contribuente così da poter essere detratta assieme a questi nella dichiarazione dei redditi.
E se il contribuente fosse un pensionato?
In linea generale, essendo le pensioni equiparabili a redditi di lavoro dipendente, si applicano le medesime regole previste per la determinazione dell’imponibile e quindi, anche in tal caso, si ritengono deducibili dal reddito di pensione i contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità alle disposizioni previste nei contratti o regolamenti aziendali fino al limite già noto di 3.615,20 €. Ad ogni modo, con particolare riferimento ai pensionati, è utile conoscere i singoli regolamenti e quindi il funzionamento che ogni fondo prevede ai fini della deducibilità del premio versato.
In questo caso si dovrà verificare se sia possibile individuare con precisione o meno il contributo versato dal pensionato o dall’ex datore di lavoro. Analizziamo le possibilità:
- Contribuente pensionato che mantiene l’iscrizione all’ente e per il quale è possibile individuare il contributo preciso versato da egli stesso o dal suo ex datore: in questo caso, essendo anche per il pensionato ammessa la deduzione dei premi versati nel limite di 3.615,20 €, non potrà essere detratta la quota di spese mediche rimborsate, salvo il caso già visto in cui tale contributo ecceda il suddetto limite, applicando la formula sopra riportata per detrarre la quota di rimborsi proporzionalmente ai contributi eccedenti.
- Contribuente pensionato per il quale non è possibile individuare precisamente il contributo da lui versato e quanto invece versato dall’ex datore di lavoro: il caso più frequente è riferito al Fondo FASI, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di azienda, per il quale i datori di lavoro versano importi a favore degli ex dipendenti iscritti all’ente in modo cumulativo e indistinto, tali da non poter individuare il contributo preciso versato dal pensionato. In questo caso non è possibile verificare il raggiungimento del massimale di deducibilità e quindi applicare la deduzione di un importo effettivo dal reddito. Di conseguenza non potendo beneficiare della deduzione di tali contributi, in quanto non è possibile identificare quanto sia stato versato dal pensionato e quanto dall’azienda, è possibile beneficiare della detrazione per l’intera quota delle spese mediche rimborsate senza dover applicare alcuna formula.
Può accadere, inoltre, che i rimborsi delle spese mediche vengano erogati l’anno successivo rispetto all’anno di imposta in cui le stesse sono invece state già detratte. In tal caso queste spese dovranno essere indicate nella dichiarazione successiva nel quadro D rigo 7, colonna 1, codice 4.
Michele Barba – Centro Studi CGN