Il decreto “Cura Italia” (art. 55 del D.L. n. 18/2020) ha riscritto l’art. 44-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, introducendo una misura di sostegno finanziario alle imprese consistente nella possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA – deferred tax assets), qualora la società, entro il termine del 31 dicembre 2020, provveda a cedere i crediti deteriorati, intendendosi per tali i crediti insoddisfatti per oltre 90 giorni dalla data concordata per l’adempimento.
L’opportunità di trasformare le DTA in credito d’imposta è, pertanto, subordinata (presupposto oggettivo) alla cessione a titolo oneroso dei crediti deteriorati entro e non oltre il 31 dicembre 2020, condizione che, se non rispettata, comporta il mancato riconoscimento del credito d’imposta.
Le attività per imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta sono esclusivamente quelle concernenti le perdite fiscali ai sensi dell’84 del T.U.I.R. e le eccedenze ACE non ancora utilizzate ovvero dedotte alla data di cessione del credito, per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Si evidenzia che è possibile la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, anche qualora non siano iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
A decorrere da tale data, il cedente non potrà computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite e il rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, relativamente alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
L’incentivo fiscale è riconosciuto esclusivamente alle società che siano soggetti passivi ai fini IRES; pertanto sono escluse sia le imprese individuali che le società di persone, queste ultime caratterizzate dal regime di trasparenza fiscale. Altresì sono escluse:
- a norma del comma 4 dell’art. 55 del D.L. n. 18/2020 le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (cfr art. 17 D.lgs. 180/2015) ovvero lo stato d’insolvenza ai sensi dell’art. 5 della Legge Fallimentare o dell’art. 2 del D.lgs. 14/2019;
- le operazioni di cessione dei crediti poste in essere tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche in via indiretta, dallo stesso soggetto.
Per poter operare la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, il comma 3 dell’art. 55 del Dl 18/2020, stabilisce che la società effettui l’opzione di cui all’art. 11, comma 1 del D.L. 59/2016.
Tale opzione è condizione necessaria per la trasformazione delle DTA in credito d’imposta, e se non già esercitata, dovrà essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
Il credito d’imposta originato a seguito della trasformazione delle imposte anticipate:
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, presumibilmente nel quadro RU contenente i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese;
- potrà essere utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997;
- potrà essere oggetto di cessione ai sensi degli art. 43-bis o 43-ter del DPR 602/1973 ovvero richiesto a rimborso;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES né alla base imponibile dell’Irap;
- non è produttivo di interessi.
Alban Badronja – Centro Studi CGN