Sono stati recentemente pubblicati nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito al bonus facciate, la detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne. Ecco cosa è emerso.
La legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, una agevolazione che ha lo scopo di incentivare opere per il miglioramento del decoro urbano. In merito alle condizioni generali si rimanda a: Bonus facciate anche per lavori iniziati nel 2019: le istruzioni del Fisco. Diverse sono state poi le puntualizzazioni fornite al fine di mettere ordine su un beneficio molto “appetibile”, considerando che si tratta di una detrazione dall’imposta lorda del 90% della spesa sostenuta, senza previsione di un massimale. Con la Risposta 185 del 12 giugno 2020, l’Agenzia ha chiarito alcuni dubbi sorti ad un contribuente in merito all’applicabilità dell’agevolazione su alcune precise tipologie di intervento.
Prima di tutto è bene ricordare che gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente “sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Partendo da tale premessa, l’Agenzia delle entrate ha risposto al primo quesito dell’istante ammettendo la detraibilità sia del rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie, sia del trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato, sia del ripristino dei balconi.
A tal proposito è stato chiarito che i lavori sono agevolabili solo se eseguiti sulle parti visibili delle facciate, non quelle interne (come i cortili). Inoltre, se le opere hanno una rilevanza dal punto di vista termico o riguardano l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio, è necessario rispettare anche le prescrizioni in materia di riqualificazione energetica. Si tratta dei requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e dei valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
A seguire è stata fatta chiarezza sulla possibilità di ammettere al bonus facciate le spese per il terrazzo a livello e per la copertura, da riparare, di un fabbricato. A parere dell’istante, tali spese rientrano nella fattispecie del bonus facciate: il terrazzo per equiparazione al balcone, la copertura in quanto “contribuisce al recupero della facciata esterna e al miglioramento estetico dell’immobile”.
In senso opposto, si è espressa l’Agenzia che ha precisato che sono escluse dal beneficio le opere eseguite sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro, come ad esempio i tetti o la copertura del sopracitato fabbricato da aggiustare. Il terrazzo a livello, a parere dell’Amministrazione finanziaria, è finalizzato alla copertura di “superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante”. Il terrazzo a livello è, quindi, al pari del tetto di un edificio, una struttura opaca orizzontale che, anziché coprire l’edificio, permette di avere un affaccio all’esterno.
Per gli interventi di copertura non si esclude, ad ogni modo, la possibilità di godere di altri benefici fiscali, come la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio, salvo il rispetto di tutti i requisiti previsti per legge.
Giulia Zanotto – Centro studi CGN