Diversi sono gli adempimenti da mettere in atto per non perdere i benefici fiscali quando si ristruttura casa. Tra questi ha gran rilievo la presentazione dell’abilitazione amministrativa al Comune dove è sito l’immobile oggetto dell’intervento. Ma cosa accade se si sbaglia titolo?
Nel caso in cui si effettuino interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il tutto sia eseguito nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. Una delle prime cose di cui il contribuente deve occuparsi è sicuramente verificare col Comune se serve richiedere un titolo abilitativo e quale, in base alla tipologia di opera da realizzare. Il mancato adempimento, laddove previsto, ha conseguenze non di poco conto: la regolarità dell’intervento, dal punto di vista amministrativo, è condizione necessaria per usufruire del beneficio fiscale. In altre parole, salvo un’eventuale sanatoria, la detrazione è persa.
Ma cosa accade, invece, se il titolo abilitativo è stato presentato ma era quello sbagliato?
In estrema sintesi, i principali titolo abilitativi sono:
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata);
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- PDC (Permesso di Costruire).
Come sopra accennato, per comprendere quale sia il titolo corretto bisogna interfacciarsi col Comune dove è ubicato l’immobile in quanto, come precisato anche dall’Agenzia delle entrate, “La qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica […] che spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica” (Risposta 287 del 2019). Potrebbe anche verificarsi l’ipotesi in cui la normativa preveda che non sia necessario richiedere alcun titolo abilitativo, in tal caso sarà sufficiente possedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5).
Nel caso in cui il titolo abilitativo vada presentato e si sbagli nella tipologia, si potrebbe decadere dal beneficio fiscale, ma non sempre. La detrazione viene sicuramente meno quando gli interventi, oltre ad essere difformi da quelli riportati nell’abilitazione amministrativa, sono anche in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi, in quanto non vi è modo di ravvedersi (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7). Qualora, invece, tale contrasto non si verifichi e si attui un procedimento di sanatoria si può evitare la decadenza. Il bonus ristrutturazione è sicuramente un’agevolazione rilevante per il contribuente, considerando sia i costi che può avere un intervento volto al recupero del patrimonio edilizio sia la misura della detrazione (50% della spesa con un massimale pari a 96.000€). In questi casi, quindi, si consiglia di informarsi con cura presso il Comune, eventualmente facendosi aiutare da professionisti del settore, per evitare di incappare in questo genere di spiacevoli inconvenienti.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN