Sono stati pubblicati moduli e istruzioni per i soggetti che si vorranno avvalere dell’opzione della cessione del credito d’imposta vantato sui canoni di locazione. L’Agenzia delle Entrate ha previsto la presentazione telematica della pratica direttamente a cura del soggetto che ha maturato il credito.
Il provvedimento con le modalità di invio della comunicazione a cura degli intermediari (art.3 c.3 D.P.R. n.322-1998 e successive modificazioni) sarà emanato successivamente.
Ma andiamo con ordine.
Come è noto, tra le misure erogate a favore delle attività commerciali e professionali, è stata concessa la possibilità di usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione.
Dopo il susseguirsi dei chiarimenti per la fruizione, sono stati pubblicati provvedimento, istruzioni e modulistica, affinché i beneficiari possano proporre a terzi (i proprietari degli immobili – istituti di credito e altri intermediari finanziari) la cessione del credito d’imposta maturato sulle locazioni dei mesi di marzo-aprile – maggio e in alcuni casi anche giugno 2020.
Infatti, in data 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e modulistica per la cessione a terzi del credito d’imposta per le locazioni di botteghe e negozi previsto da D.L. Cura Italia e per gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal D.L. Rilancio.
La comunicazione dell’opzione della cessione del credito (anziché l’utilizzo diretto) dovrà avvenire a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il soggetto cessionario, invece, dovrà utilizzare il credito “accettato” o potrà a sua volta cederlo, ma tassativamente nell’anno in cui è avvenuta la cessione. L’eventuale credito non utilizzato non potrà essere usufruito negli anni a venire e nemmeno rimborsato.
Il modello andrà inviato tramite il servizio web disponibile all’interno dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dovrà riguardare uno solo dei due crediti d’imposta cedibili e, pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (quello maturato ai sensi dell’art.65 del D.L. n. 18 – 2020 e quello maturato ai sensi dell’art.28 D.L. n. 34 – 2020), dovranno essere compilati e presentati due distinti moduli.
Nella comunicazione è necessario specificare:
- i codici fiscali del cedente e del/i cessionario/i;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto secondo l’elencazione ivi indicata;
- il periodo di maturazione del credito;
- l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando la data di cessione del credito e l’importo ceduto a ciascun cessionario;
- gli estremi di registrazione del contratto.
A loro volta, i soggetti che hanno ricevuto il credito dovranno comunicarne “l’accettazione” tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti ma tassativamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione (il 2020 o il 2021).
Come tutti i modelli F24 che contengono una compensazione, anche questo dovrà essere pagato (anche se a saldo zero) esclusivamente attraverso il servizio web presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con successivo provvedimento saranno istituiti appositi codici tributo e impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
A proposito dei controlli, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che i cessionari rispondano solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario.
Si resta in attesa di conoscere le modalità di cessione dei crediti d’imposta maturati per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo