Il credito d’imposta locazioni è fruibile anche nei casi di contratti di leasing e di affitto d’azienda: a chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E del 6 giugno scorso.
Come noto, il Decreto Rilancio ha introdotto rilevanti novità in tema di credito d’imposta, andando a colmare tutte le lacune evidenti del precedente art. 65 del Cura Italia. Nello specifico, l’art. 28 del DL n. 24/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che possano usufruire del credito d’imposta non più soltanto i conduttori di locali di categoria C/1, ma tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.
La condizione da rispettare è quella di aver registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Condizione osservabile facilmente da tutte le attività commerciali/artigianali che nei mesi di lockdown sono rimaste chiuse per obbligo di legge.
Ma il bonus affitti non è riservato esclusivamente alla locazione immobiliare, spetta anche a coloro che stipulano contratti di leasing immobiliare e contratti di affitto d’azienda.
Nel caso di contratti di leasing, il riferimento è esclusivamente al contratto di leasing operativo. Infatti, tale tipologia di contratto ha la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico. Al contrario, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) poiché in tale tipologia contrattuale è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene e, pertanto, è assimilabile al contratto di compravendita con annesso finanziamento.
Così l’affitto d’azienda. Rientrano nel bonus affitti le ipotesi in cui la locazione d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile “destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Si ricorda che il credito ammonta generalmente al 60% dei canoni pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno nel caso di strutture turistico/ricettive), ma si riduce al 30% in caso di contratto di affitto d’azienda.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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