L’epidemia da Covid-19 ha sicuramente impattato sull’economia italiana e le aziende del nostro territorio si sono viste costrette ad investire in misure volte al contenimento dei contagi. Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e una nuova organizzazione delle attività.
Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, è stata introdotta infatti una nuova agevolazione fiscale che va ad aggiungersi a quelle già vigenti, ed ulteriormente potenziate, relative all’acquisto da parte dei datori di lavoro di dispositivi per la protezione individuale (DPI) ed alla sanificazione degli ambienti lavorativi.
Chi potrà beneficiare del credito?
La platea alla quale si rivolge la nuova agevolazione fiscale è particolarmente ampia in quanto comprende tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico. In cima alla lista vi sono bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Con la Circolare 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i soggetti che possono beneficiare di tale credito d’imposta sono:
- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- le organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- le persone fisiche e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Inoltre, non essendovi alcuna distinzione tra le varie attività in ragione del sistema fiscale adottato, l’Agenzia delle entrate include nell’ambito di applicazione soggettivo della norma anche:
- i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Va opportunamente precisato che i soggetti appena menzionati, al fine di potersi avvalere dell’agevolazione fiscale in esame, devono svolgere una della “attività ammissibili” riconducibili ai codici Ateco 2007 (Allegato 1 del Decreto Rilancio)
Secondo quanto sancito dall’art.120 del sopracitato Decreto, possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi quelli operanti nel Terzo settore. L’Agenzia dell’entrate, con la menzionata Circolare 20/E, ha chiarito che il legislatore ha voluto estendere il credito d’imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente ed esclusiva, un’attività in regime d’impresa. (art. 55 TUIR).
In altri termini, fondazioni, associazioni ed enti privati sono ritenuti beneficiari dell’agevolazione fiscale anche qualora non svolgano una delle attività aperte al pubblico contemplate nell’Allegato 1 del Decreto Rilancio.
Quali sono gli interventi agevolabili?
Tra gli interventi che danno diritto al credito rientrano quelli prettamente edilizi, tra i quali:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Inoltre, il credito spetta anche per gli investimenti di carattere innovativo, quali:
- lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- lo sviluppo o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (c.d. termoscanner).
In merito alle nozioni di “innovazione” e “sviluppo”, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che si deve far riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
A titolo esemplificativo, rientrano nell’agevolazione:
- i sistemi di videoconferenza;
- i software per la sicurezza della connessione;
- gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
In che misura e in che modo sarà utilizzabile il credito?
Il credito d’imposta in oggetto viene concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 ed è possibile beneficiarne fino ad un massimo di 80.000,00 euro.
L’Agenzia delle entrate ha opportunamente specificato che tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 €. Pertanto, nell’eventualità in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni (acquisto di DPI e sanificazione ambienti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L’art.120 del Decreto Rilancio, al comma 2, ne prescrive l’utilizzo esclusivamente in compensazione solo nel 2021. In tema di compensazione, va opportunamente ricordato che al presente bonus non si applica il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250.000,00 euro da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (art.1. comma 53, Legge 244/2007).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, tuttavia, l’art.122 del sopracitato Decreto sancisce che il credito d’imposta potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La Circolare 20/E ha ulteriormente precisato che il credito residuale non può essere utilizzato dopo il 2021.
Cosa si intende con «spese sostenute nel 2020»?
L’art. 120 del Decreto Rilancio fa esplicito riferimento alle «spese sostenute nel 2020». A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
In considerazione del fatto che nel comma 1 del citato articolo viene utilizzata l’espressione «spese sostenute nel 2020», l’Amministrazione finanziaria ha operato la seguente distinzione ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) l’imputazione delle spese che originano il credito d’imposta dovrà avvenire in base al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data in cui hanno avuto inizio gli interventi o gli investimenti a cui si riferiscono le spese;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria l’imputazione deve avvenire secondo il criterio di competenza e di conseguenza si dovranno considerare le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Peraltro, il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa sostenuta al netto dell’IVA ed il relativo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid-19 concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN