Il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, convertito in Legge 2 aprile 2020, n. 21, introduce misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal mese di luglio 2020 il cd. Bonus Renzi sia sostituito da due nuove misure volte a diminuire la differenza tra il lordo e netto in busta paga: il “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” e la “ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
La prima novità consiste nell’introduzione di una misura strutturale, denominata appunto “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che prevede, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, un beneficio di 600 euro annui (da rapportare ai giorni di spettanza), che a decorrere dal 2021 aumenterà di valore a 1.200 euro annui: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti (con redditi sino a 28.000 euro) beneficiano quindi di un nuovo bonus in busta paga, di importo pari ad euro 100 netti.
Più precisamente, al fine di ridurre il c.d. Cuneo Fiscale, lo stesso Decreto Legge ha disposto che “nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro”.
Viene, dunque, riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF ed è rapportata ai giorni di spettanza nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, a condizione che l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Destinatari del beneficio sono i medesimi soggetti per cui, sino al 30 giugno 2020, è riconosciuto il cd. Bonus Renzi, ossia i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR), ovvero:
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Legislativo del 21 aprile 1993 n.124 (lett. h-bis);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).
Tali soggetti, tuttavia, per poter accedere al trattamento integrativo devono essere in possesso di due ulteriori requisiti: devono innanzitutto essere titolari di un reddito complessivo, calcolato considerando tutte le tipologie di reddito di cui all’art. 6 del TUIR, non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta. A tali fini non si considerano il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e neppure il trattamento in oggetto, dal momento che non concorre alla formazione del reddito. Va invece considerata la quota esente dei redditi agevolati prodotti da ricercatori e docenti all’estero residenti all’estero rientrati in Italia e dai c.d. impatriati. Il secondo requisito consiste invece nell’evidenziare un’imposta lorda positiva, determinata sul reddito da lavoro dipendente o assimilato ed al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR).
È bene sottolineare che, poiché la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto ai giorni di calendario deve essere effettuato considerando i giorni nel predetto secondo semestre.
Quanto alle modalità di applicazione del beneficio, è previsto che i sostituti d’imposta:
- riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso: qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.
Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Il trattamento integrativo erogato è recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24 (cod. trib. 1701).
Per quanto concerne invece la seconda misura introdotta, l’art. 2 del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 (conv. in Legge 2 aprile 2020, n. 21) introduce, per il solo secondo semestre 2020 (e quindi sino al 31 dicembre 2020), una disposizione temporanea, definita “ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati” a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati superiori a 28.000 euro e sino a 40.000 euro. È così riconosciuta un’ulteriore detrazione tra 480 euro e 600 euro annui, rapportata al periodo di spettanza, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Per espressa previsione dell’articolo 2 del medesimo Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, infatti, “in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”.
Anche in questo caso i destinatari del beneficio sono i medesimi soggetti per cui, sino al 30 giugno 2020, era riconosciuto il cd. Bonus Renzi, ossia i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR), come già sopra evidenziati.
Occorre precisare che, anche in questo caso, i sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione tramite il consueto criterio delle “detrazioni”, ripartiscono il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato