Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede, per gli attori appena citati, l’obbligo di comunicare rispettivamente al Registro imprese ed agli ordini professionali il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
Poiché l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (ora denominato “domicilio digitale“), previsto ancora tempo fa dal D.L. 185/2008 e dal D.L. 179/2012, pare essere rimasto ad oggi largamente inatteso, il legislatore è dovuto intervenire incrementando le relative sanzioni in caso di inottemperanza.
In caso di mancata comunicazione, infatti:
- le società incorreranno nella sanzione ex art. 2630 cc raddoppiata (da 103 a 1.032 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- le ditte individuali nella sanzione ex art. 2194 cc triplicata (da 10 a 516 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- i professionisti nella sospensione dall’albo o elenco in cui sono iscritti, previa diffida ad adempiere.
Si consiglia quindi di verificare la propria situazione e quella di tutte le aziende clienti e di provvedere al più presto per sanare eventuali mancanze facendo attenzione anche ad eventuali PEC scadute. Infatti, il decreto prevede possibili sanzioni anche per i domicili digitali comunicati ma ad oggi inattivi.
In questo caso il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese chiederà alle società ed alle ditte individuali di aggiornare il dato entro 30 giorni, trascorsi i quali scatterà il regime sanzionatorio e verrà assegnato un nuovo indirizzo digitale d’ufficio.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN