Chi non ha versato l’acconto IMU 2020 entro il 16 giugno ha ancora tempo per rimediare. Chiariamo quali sono le sanzioni e gli interessi in caso di pagamento omesso dell’imposta sulla casa.
Con l’abolizione del c. 1bis dell’art.13 del D.L. n. 472/1997 avvenuto ad opera del D.L. n.124/2019 convertito in L. n. 157/2019, è stata estesa ai tributi locali la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso anche dopo due anni dall’omesso pagamento.
Le sanzioni ridotte sono applicabili purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si sia avuta formale conoscenza.
Pertanto, il nuovo quadro in base al quale è possibile ravvedere il pagamento dell’IMU può essere riassunto come segue:
- entro 14 giorni dalla scadenza del pagamento: sanzioni dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del pagamento: sanzioni del 1,50%;
- dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del pagamento: sanzioni del 1,67%;
- oltre il 90° giorno dalla scadenza del pagamento ma entro un anno: sanzioni del 3,75;
- oltre un anno dal giorno della scadenza del pagamento ma entro due anni: sanzioni del 4,29%;
- oltre due anni dal giorno della scadenza del pagamento: sanzioni del 5,00%.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi su di esso gravanti, pari al tasso legale calcolato giorno per giorno.
Questa impostazione guida anche la compilazione del modello F24, nel quale si barrerà la casella “ravvedimento operoso” e si indicherà in unico rigo l’importo, comprensivo del tributo, sanzioni e interessi.
Come è noto, a partire dall’anno 2020, è stata abolita la TASI e, pertanto, per l’acconto dell’IMU, che può basarsi sui dati complessivi dell’anno precedente, sarà necessario sommare le imposte IMU e TASI versate nell’anno 2019 e calcolare il 50%.
Prima di effettuare i conteggi sulla base di quanto sopra, è bene consultare il sito del Comune presso il quale andranno versate le somme, in quanto l’Ente avrebbe potuto ridurre ulteriormente la misura delle sanzioni su indicate.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo