Sono deducibili le polizze key man?

Il vero valore aggiunto di un’azienda, al di là delle risorse materiali o del know how, sono le risorse umane. Per questo motivo, negli ultimi anni, si sono diffuse le key man, prodotti assicurativi nati per tutelare le risorse umane. Cosa sono le polizze key man? A chi convengono? Sono deducibili?

Le polizze assicurative key man sono delle assicurazioni stipulate dalle aziende per assicurare il caso di morte dell’amministratore o di altre figure chiave aziendali, come amministratori delegati, direttori commerciali, direttori creativi o altre figure che hanno ruoli chiave nella gestione delle aziende.

Si tratta di contratti che hanno come contraente e beneficiario l’azienda e come assicurato la persona fisica (uomo chiave) sulla cui vita è stipulato il contratto. La copertura assicurativa può essere destinata alle aziende o anche ai liberi professionisti.

L’assenza di un leader per qualsiasi ragione (malattia grave, morte, etc.) può portare al declino del potere di autorità e di leadership, con la conseguenza più grave, di un danno economico immediato e diretto all’azienda che si vede privata della sua risorsa umana più importante.

Quando viene a mancare una figura chiave, l’azienda si trova a fronteggiare una serie di difficoltà: il momentaneo blocco di importanti decisioni, un eventuale rallentamento della produzione, la perdita di leadership o di uno specifico know-how aziendale e la ricerca di una nuova figura adatta alla sostituzione.

L’azienda, in questi casi, non sempre dispone di risorse finanziarie idonee a sopperire le impellenze di breve periodo e la polizza key man può essere uno strumento idoneo a limitare i danni.

La stipula di tale polizza garantisce all’azienda, privata del suo leader, un ritorno economico da utilizzare, ad esempio, per sostituire la figura venuta a mancare e/o per reclutare un nuovo manager capace di proseguire l’attività del precedente.

Queste polizze sono assimilabili, fiscalmente, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.

Con riguardo all’inerenza dei costi aziendali e alla loro deducibilità, le polizze assicurative key man sono state da sempre oggetto di numerose discussioni interpretative e diverse controversie tributarie.

Dal punto di vista fiscale, l’importo dei premi assicurativi pagati, considerati componenti negativi di reddito, sarebbe interamente deducibile e le somme liquidate all’azienda, in caso di morte della persona assicurata (key man), sono considerate componenti positive di reddito da tassare.

Purtroppo, però, tale deducibilità talvolta viene contestata in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate ed in diverse occasioni viene eccepita la mancanza di inerenza all’attività d’impresa di detti premi assicurativi in quanto i costi sostenuti a fronte del pagamento dei premi non sono considerati funzionali alla produzione del reddito.

La dottrina, invece, si è sempre battuta a favore della deducibilità dei costi sostenuti per il pagamento dei premi, basandosi sul fatto che si tratti di costi aziendali inerenti e che il decesso della figura chiave costituisca un evento sfavorevole per l’azienda.

Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla vicenda, con pareri a volte favorevoli (basati sull’inerenza del costo in seno allo svolgimento dell’attività d’impresa) e pareri contrari (per lo più basati sull’assenza del rapporto di causalità diretta tra l’evento morte e l’attività d’impresa). Questa situazione di incertezza che si è creata nel tempo lascia però il dubbio sul corretto comportamento fiscale da seguire, per tutti quei soggetti che vogliono sfruttare i vantaggi di questo tipo di polizza.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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