Come noto, i decreti legge 2 marzo 2020 n. 9, 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), 8 aprile 2020 n. 23 (decreto Liquidità) e 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto una serie di misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e disposta la proroga della sospensione, facendo slittare il termine per il versamento alla data del 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020 (imprese del settore florovivaistico).
Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2020, in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020 o entro il 31 luglio 2020, per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020, fornendo le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento dei contributi sospesi.
In questo articolo, ci occupiamo delle modalità relative al pagamento dei contributi artigiani e commercianti. Per coloro che si sono avvalsi della sospensione dei contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (riguardanti il I trimestre 2020), l’istituto previdenziale precisa che essi dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” disponibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito internet www.inps.it .
Cosa dovrà essere indicato nell’istanza da presentare?
Nell’istanza da presentare all’INPS, i soggetti che si sono avvalsi della sospensione dovranno indicare il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva.
Quali sono i soggetti interessati?
I soggetti che hanno potuto godere della sospensione del versamento dei contributi artigiani e commercianti INPS sono i titolari di imprese individuali iscritti alla gestione artigiani e commercianti, per i contributi propri ed eventualmente per quelli dei collaboratori familiari. Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 59 del 16 maggio 2020, anche i soci lavoratori di società potevano beneficiare della sospensione.
Quali sono le condizioni per avvalersi della sospensione?
Il versamento in scadenza il 18 maggio 2020 poteva essere sospeso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- indipendentemente dal fatturato, per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Cosa devono fare adesso i soggetti che si sono avvalsi della sospensione?
Coloro che si sono avvalsi della sospensione del versamento a seguito di emergenza COVID-19 sono tenuti a comunicare all’INPS tramite apposita istanza di aver beneficiato dell’agevolazione. La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione. Sono tenuti a trasmettere l’istanza anche coloro che hanno beneficiato della sospensione e hanno già effettuato il pagamento ad una data successiva alla naturale scadenza (esempio al 30 giugno 2020).
La comunicazione ha lo scopo di segnalare all’istituto previdenziale che il versamento di maggio non è stato effettuato in forza delle disposizioni del decreto liquidità ed evitare l’applicazione delle sanzioni per mancato versamento delle somme dovute e ottenere il rilascio delle codeline da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di scelta di pagamento rateale dal 16 settembre 2020 (in caso di pagamento in unica soluzione si può utilizzare la codeline dedicata originaria).
Ricordiamo che, oltre alla visualizzazione della codeline, dal cassetto previdenziale INPS è possibile anche scaricare il modello di pagamento F24 precompilato da utilizzarsi per il versamento.
La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il servizio on line direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, selezionando il riferimento normativo che riconosce il diritto alla sospensione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN