È in vigore l’atteso testo del decreto ministeriale sulle asseverazioni per il superbonus del 110% che disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei contenuti tecnici agli organi competenti relativi agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Il decreto si compone di sette articoli e due allegati con i modelli di asseverazione da utilizzare, a pena di decadenza, ai fini della fruizione del superbonus 110% sia in caso di fruizione diretta che nel caso dell’opzione cessione/sconto sul corrispettivo.
I due modelli rubricati “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativi all’asseverazione in commento riguardano:
- lo “Stato finale” che deve essere sempre compilato perché riguarda la conclusione dei lavori;
- lo stato di avanzamento lavori (SAL), non più di due per almeno il 30% dell’opera, che va compilato quando il committente sceglie di versare in più parti.
I testi dei due moduli sono praticamente identici, anche per quanto concerne le note in calce. Il professionista incaricato dovrà indicare le informazioni termotecniche e geometriche ma soprattutto i dati economici di costo delle varie lavorazioni, proprio per rendere immediatamente valutabile la congruità dei prezzi rispetto ai riferimenti individuati dal legislatore (prezzari regionali o territoriali, prezzari Dei, prezzi di mercato o i riferimenti riportati del decreto requisiti ecobonus).
I modelli asseverativi dovranno essere compilati on line, nell’apposito portale informatico dell’ENEA accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.
L’asseverazione viene rilasciata nella forma di dichiarazione sostitutiva di anno di notorietà e contiene, tra gli altri, i seguenti dati essenziali:
- i riferimenti dello strumento urbanistico adottato;
- la data di inizio dei lavori;
- la tipologia di immobile oggetto dell’intervento di edilizia;
- la descrizione degli interventi trainanti effettuati nonché di quelli trainati;
- l’ammontare complessivo delle spese sostenute.
L’indicazione dell’indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni inerenti la pratica chiude entrambi i moduli asseverativi.
Il tecnico abilitato dovrà allegare all’asseverazione, pena l’invalidità della stessa:
- copia della polizza di assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
- copia del documento di riconoscimento.
Il decreto precisa che non sono valide le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia società di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.
In calce all’asseverazione devono essere rese, tra le altre, una serie di sottoscrizioni inerenti:
- l’ammontare degli importi relativi agli interventi di progetto sulle parti comuni nonché su quelle private;
- l’attestazione che i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico “requisiti ecobonus”;
- la dichiarazione che gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- l’avvenuto miglioramento di due classi energetiche degli edifici o unità oggetto di intervento.
Il modello compilato deve essere stampato, debitamente sottoscritto in ogni pagina e timbrato sulla pagina finale con il timbro professionale. Il processo si conclude con la digitalizzazione e trasmissione all’ENEA attraverso il suddetto sito entro 90 giorni dal termine dei lavori (solo nel caso in cui si tratti dell’asseverazione di fine lavori).
Il decreto disciplina i controlli che l’ENEA dovrà effettuare, anche di natura automatizzata, tra i quali si riscontrano i seguenti:
- verifica dei soggetti beneficiari del superbonus (art. 119 del DL 34/2020 comma 9);
- verifica degli interventi oggetto dell’asseverazione con particolare riguardo ai dati tecnici dichiarati;
- riscontro degli interventi “trainati” che beneficiano della detrazione al 110%;
- congruità dei costi degli interventi;
- correttezza dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato.
Ai sensi del comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, i soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN