Bonus facciate: novità e chiarimenti in seguito al Decreto Rilancio

La legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, un’agevolazione concessa per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Passiamo in rassegna le novità e i chiarimenti alla luce del Decreto Rilancio.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda delle somme sostenute per eseguire uno (o più) dei seguenti lavori:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
  • rifacimento di ringhiere;
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie;
  • impianti pluviali (grondaie).

Per quanto riguarda gli interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie e che comportano un risparmio energetico è necessario seguire particolari disposizioni.

La normativa applicabile è il D.M. 19 febbraio 2007, lo stesso che disciplina le detrazioni calcolate sulle spese per la riqualificazione energetica. Pertanto gli adempimenti sono i medesimi, ma con alcune particolarità. Oltre all’asseverazione elaborata da un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi alle specifiche tecniche previste dalla legge, e all’invio della comunicazione all’ENEA (esclusivamente tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/), è necessario che venga prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica c.d. A.P.E., vera novità rispetto agli adempimenti previsti dal tradizionale ecobonus.

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dovrà essere predisposto per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha esplicitato che l’APE dovrà essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, estraneo quindi alla linea operativa che vede coinvolte le ditte e gli altri tecnici collaborare durante l’esecuzione delle opere.

È quindi possibile affermare che anche per il bonus facciate si potrà beneficiare del superbonus al 110%?

È possibile affermare che se si effettua un intervento sull’intonaco della facciata contestualmente al cappotto termico dell’edificio la spesa è detraibile al 110%, salvo il rispetto di tutti i requisiti previsti per legge. Questo perché, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il superbonus spetta anche per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

In tutti gli altri casi che fanno parte del bonus facciate, il contribuente potrà usufruire di una detrazione pari al 90% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

In merito alle modalità di ottenimento del beneficio, il succitato decreto all’art 121 prevede la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”);
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Infine, ricordiamo che per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Denisa Mema – Centro Studi CGN