Per fruire del bonus ristrutturazione, tra i vari adempimenti previsti, è richiesto che il pagamento delle spese per i lavori eseguiti avvenga mediante i cosiddetti bonifici “dedicati”. Di cosa si tratta? Quali sono le conseguenze previste per chi non rispetta la prescrizione? E vi sono rimedi per chi effettua i versamenti con modalità difformi da quelle prescritte?
Sono bonifici “dedicati”, ossia appositamente predisposti dagli istituti bancari e da Poste Italiane Spa, quelli che riportano i seguenti dati:
- il riferimento di legge dal quale si evinca che il pagamento è stato effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (se più soggetti intendono godere dell’agevolazione vanno indicati i codici fiscali di tutti);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tali bonifici sono stati introdotti in attuazione di quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 che prescrive l’applicazione di una ritenuta d’acconto sui pagamenti al fine combattere l’evasione fiscale, obbligando le imprese ed i professionisti a dichiarare gli introiti per i lavori eseguiti e pagare le relative imposte dovute. L’utilizzo di altri metodi di pagamento (ad esempio il bollettino) o di un bonifico ordinario per le spese di recupero del patrimonio edilizio potrebbe comportare la decadenza dall’agevolazione fiscale per il contribuente, fatta eccezione per alcuni oneri che devono essere obbligatoriamente pagati attraverso differenti modalità. Si tratta per lo più di somme da corrispondere in favore delle pubbliche amministrazioni come l’imposta di bollo ed i diritti pagati per le concessioni, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, gli oneri di urbanizzazione, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Cosa accade se non si predispone il bonifico correttamente?
La risposta è: dipende dall’errore commesso. Nello specifico, qualora sia stato:
- indicato il riferimento di legge per la riqualificazione energetica (Legge 296/06) in luogo di quello relativo alla ristrutturazione (art. 16-bis del TUIR o Legge 449/97), non vi è decadenza dal beneficio essendo comunque applicata la ritenuta d’acconto;
- compilato il codice fiscale del beneficiario della detrazione errato (ad esempio il codice fiscale dell’ordinante al posto di quello del beneficiario della detrazione), sarà sufficiente annotare la ricevuta di pagamento;
- disposto un bonifico ordinario, si decade dal beneficio (perché non è stata trattenuta la ritenuta d’acconto), salvo correzione.
Come rimediare all’utilizzo di un bonifico non dedicato per pagare spese di recupero del patrimonio edilizio?
La prima soluzione è ripetere il bonifico. Nel caso non sia possibile, è necessario ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa esecutrice che attesti il ricevimento delle somme e la loro inclusione nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale documento, da presentare al momento dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, evita di decadere dal beneficio fiscale che, considerando i massimali delle spese di ristrutturazione, potrebbe essere anche molto cospicuo.
Infine, si precisa che l’utilizzo di metodi di pagamento diversi dal bonifico (ad esempio assegno, contanti, bancomat) comporta un’indetraibilità delle somme non sanabile (eccetto per la detrazione relativa all’acquisto del box pertinenziale).
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN