Contributo a fondo perduto e credito d’imposta affitti: come individuare i Comuni in stato di emergenza

I contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi hanno una possibilità in più di altri, perché possono usufruire dell’elargizione del fondo perduto e del credito d’imposta affitti, senza necessità di dimostrare il calo di fatturato.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in data 5 agosto 2020, ha pubblicato un interessante documento a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale e la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi.

In vista della scadenza delle domande fissata per il 13 agosto 2020, il documento è particolarmente utile per l’individuazione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali che consentono di potere usufruire in modo particolare del contributo a fondo perduto.

Come è noto, il Decreto Rilancio (art. 25 D.L. n.34-2020 conv. dalla L. n.77-2020) ha previsto un contributo a fondo perduto, cioè un’elargizione senza restituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per accedere, tra i vari requisiti ormai ben noti, c’è quello del calo di oltre due terzi del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Questa condizione, però, subisce un’eccezione per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1.1.2019 oppure che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni che già si trovavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi, alla data d’insorgenza del COVID-19 (individuata nel 30.1.2019).

Non rileva la tipologia di calamità (sismi, alluvioni e in generale eventi naturali avversi) perchè “i punti determinanti sono che l’evento calamitoso sia avvenuto precedentemente all’emergenza COVID e che tale evento sia stato attestato, ovvero chiaramente riscontrabile in provvedimenti amministrativi” (DRE Sicilia in risposta alla conferenza degli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della Sicilia).

Per quanto sopra, a seguito della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza di competenza del Consiglio dei Ministri, si dovrà fare riferimento ai provvedimenti del Capo del Dipartimento per la protezione civile – Commissari delegati, che individuano, tra l’altro, anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui si tratta.

Lo stato di emergenza di rilievo nazionale può essere deliberato per una durata massima di 12 mesi, ma il Consiglio dei Ministri stesso può deliberare una proroga di ulteriori 12 mesi.

Pertanto, nel modulo di domanda, i soggetti che dovessero trovarsi nella condizione di cui sopra dovranno barrare l’apposita casella prevista per il “soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi” e comunque compilare i righi relativi all’indicazione degli importi del fatturato/corrispettivi.

Nel caso in cui i conteggi da effettuarsi sul confronto fatturato/corrispettivi aprile 2020/2019 dovessero portare a risultati maggiori di zero ma inferiori a € 1.000 per le imprese individuali/ lavoratori autonomi e € 2.000 per i soggetti collettivi, saranno questi gli importi “determinati come minimi” che saranno incassati. La stessa situazione si verificherà allorquando il risultato del confronto aprile 2020/2019 dovesse essere addirittura positivo (vedi paragrafo n. 7 del documento FNC del 5.8.2020).

Le istruzioni al modulo di Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto riportano un’elencazione parziale dei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020, in quanto esso non è esaustivo.

Un esempio che riporta il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti è quello degli eventi calamitosi che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 nelle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Per molti Comuni siti nei territori citati, lo stato di emergenza fu dichiarato per 12 mesi fino al giorno 8 novembre 2019. Alla delibera del Consiglio dei Ministri fece seguito l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 15.11.2018 n. 558 e, successivamente, fu deliberata dal Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 l’ulteriore proroga a novembre 2020. Quest’ultima pone, alla data del 31.1.2020, i Comuni interessati nella situazione di poter richiedere il contributo a fondo perduto anche senza il rispetto del calo del fatturato.

Ancora, il documento dedica due capitoli approfonditi allo stato di emergenza riguardante parte delle regioni Sicilia, Veneto e, al capitolo n.11, ulteriori territori, riportando utili indicazioni/estremi delle deliberazioni alle quali fare riferimento per individuare i Comuni interessati.

Un’ultima considerazione molto importante viene sviluppata nel paragrafo 12 del citato documento della FNC a proposito del credito d’imposta locazioni.

Anche in questo caso, a seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. Rilancio n. 34-2020 di implementazione all’art.28 originario, il ricorrere delle condizioni sopra esposte e ivi meglio specificate, permette la possibilità di avvalersi del credito d’imposta sulle locazioni (per la genericità di esse, nella misura del 60% dell’ammontare del canone corrisposto per i mesi di marzo – aprile – maggio 2020).

È quindi fondamentale la corretta individuazione dei Comuni interessati dalle deliberazioni emergenziali (e provvedimenti dei Commissari delegati della Protezione Civile) per poter verificare la spettanza del contributo a fondo perduto e/o del credito d’imposta locazioni, anche senza che si sia verificato il calo del fatturato previsto nei rispettivi provvedimenti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo