Scade il 7 settembre il termine ultimo di presentazione della richiesta per beneficiare del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. La presentazione della comunicazione è condizione necessaria per poter beneficiare del credito d’imposta ed eventualmente effettuarne la cessione ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020. Il provvedimento n. 259854/2020 e il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 rappresentano gli strumenti operativi essenziali ai fini della fruizione dell’agevolazione.
Il beneficio in esame è stato ridefinito dall’art. 125 del DL 34/2020 che disciplina il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, provvedendo altresì ad abrogare le precedenti disposizioni di cui all’art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020.
L’agevolazione in commento spetta a:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole. In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast) a condizione che siano in possesso del codice identificativo (ex art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito).
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020. Ai fini dell’imputazione delle spese è necessario distinguere tra i soggetti che beneficiano del criterio di cassa e di coloro che seguono il criterio di competenza:
- nel primo gruppo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Questi soggetti potranno beneficiare del credito per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, in base al principio di cassa;
- le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, invece, beneficeranno del credito sulla base del principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento.
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Il beneficio del credito d’imposta spetta previa comunicazione da effettuare dal 20.07.2020 al 7.09.2020 all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.
Il credito d’imposta, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti. La comunicazione della cessione del credito va effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta, esclusivamente a cura del soggetto cedente, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. A cura del cessionario ci sarà l’accettazione del credito d’imposta in modo da poter essere utilizzato con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN