Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, con l’art. 23, ha disciplinato la possibilità di presentare una nuova domanda di Reddito di Emergenza (di seguito denominato REm) per richiedere un ulteriore mensilità di beneficio.
Nuovi requisiti di accesso
L’art. 23 del decreto legge n. 104/2020 stabilisce, a differenza del decreto-legge n. 34/2020, che l’arco temporale da prendere in considerazione per il calcolo del reddito familiare sia quello relativo al mese di maggio 2020, secondo il principio di cassa, e non al mese di aprile 2020.
Per coloro che sono in cassa integrazione, il calcolo del reddito familiare deve essere effettuato sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, e non secondo il principio di cassa.
I requisiti per poter accedere alla nuova mensilità di REm sono:
- la residenza in Italia da parte del richiedente;
- NOVITÀ: un valore del reddito familiare riferito al mese di maggio 2020, secondo il principio di cassa, inferiore alla singola quota spettante del beneficio;
- un patrimonio mobiliare, relativo all’annualità 2019, inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità grave o non autosufficienza;
- un valore ISEE inferiore e 15.000 euro.
Nuove incompatibilità
Il decreto-legge n. 104 ha introdotto anche nuove incompatibilità: non possono richiedere il beneficio i nuclei che al loro interno hanno almeno un soggetto che ha percepito o percepisce una delle indennità di cui agli articoli 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) del decreto. Rimangono inalterate le altre condizioni di esclusioni previste dal decreto attuativo del Rem, ossia nessun componente del nucleo familiare deve:
- percepire o aver percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- percepire o aver percepito una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto Rilancio;
- essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
- essere percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Termini di presentazione
L’articolo 2, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in deroga a quanto stabilito dal decreto Rilancio, aveva stabilito una proroga per la richiesta del REm fino al 31 luglio 2020; entro tale termine un componente del nucleo familiare poteva richiedere due mensilità di sussidio economico.
Il nuovo decreto amplia la possibilità di richiedere una terza mensilità, se si ha già usufruito di quelle previste nei decreti precedenti e se si hanno ancora i requisiti, presentando una nuova domanda all’INPS entro il 15 ottobre 2020.
La nuova quota di beneficio può essere richiesta anche da coloro che non hanno usufruito delle quote stanziate in precedenza sempre presentando domanda all’INPS.
Le domande di accesso al beneficio possono essere presentate attraverso: CAF, Patronati e sito INPS.
Riassumendo, come stabilito nel decreto-legge n. 104/2020, il nuovo termine per la richiesta di un ulteriore singola quota di REm è il 15 ottobre 2020. Per la richiesta è necessario che il reddito familiare del mese di maggio 2020 sia inferiore rispetto alla quota spettante e non possono richiedere la nuova mensilità i soggetti beneficiari delle indennità di cui agli art. 10 e 11 del decreto; i restanti requisiti per l’accesso al sussidio sono rimasti i medesimi contenuti nel decreto-legge n. 34/2020.
Marica Isola – Centro Studi CGN