Spetta la detrazione per figli a carico in caso di non residenti in Italia?

Un soggetto di nazionalità italiana, residente all’estero, che produce redditi in Italia ha diritto alle detrazioni per figli a carico? Con la risposta n. 207/E del 9 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha dipanato il dubbio.

In linea generale, è prevista un’agevolazione fiscale per i soggetti residenti in Italia che hanno a loro carico dei familiari: si tratta di una detrazione dall’imposta lorda variabile in base al reddito e calcolata ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Sono considerati familiari:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati (in merito si veda: Modello 730/2020: detrazioni figli a carico e nuovo limite di reddito);
  • i soggetti indicati nell’ 433 c.c., a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Un contribuente istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate se tale beneficio sia spettante anche per un soggetto di nazionalità italiana residente all’estero, che ha figli a carico e annualmente redige la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo proprietario di unità immobiliari regolarmente locate. L’Agenzia delle entrate, per dare una risposta all’istanza, menziona l’art. 24 del TUIR, rubricato “Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti”, che al comma 3 enuncia “Le detrazioni per carichi di famiglia non competono”. Stando a quanto riportato dall’Agenzia delle entrate, non sarebbe quindi possibile dare risposta affermativa alla domanda del contribuente: se il soggetto risiede fuori dal territorio nazionale non gli spetta la detrazione per carichi di famiglia.

Ma è davvero sempre così?

Dipende. Il comma successivo al medesimo articolo prevede infatti un’eccezione: il regime dei cosiddetti “non residenti Schumacker”. Per rientrare in tale categoria è necessario che il contribuente:

  • produca almeno il 75% del suo reddito complessivo in Italia;
  • non usufruisca all’estero di analoghe agevolazioni fiscali;
  • risieda in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni (Paesi White List indicati nel Decreto 23 marzo 2017).

Se si verificano contemporaneamente tutte le condizioni nel medesimo anno d’imposta, anche se il contribuente è residente all’estero, egli ha diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Infine, si ricorda che per essere considerato fiscalmente residente all’estero, come precisato sul sito dell’Agenzia delle entrate, è necessario che per la maggior parte dell’anno il contribuente: non sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, non abbia il domicilio o la dimora abituale in Italia. Tali requisiti sono tra loro alternativi: al venir meno anche di uno solo di essi, si è considerati residenti in Italia.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN