L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è tornata sul tema del bonus locazioni, fornendo importanti chiarimenti per le attività di bed and breakfast esercitate su immobili abitativi.
Come noto, il Decreto Rilancio ha introdotto rilevanti novità in tema di bonus locazioni, andando a colmare tutte le lacune evidenti del precedente decreto cura Italia. Nello specifico, con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di restrizione imposte dal lockdown, ha riconosciuto, a tutti i soggetti attività d’impresa o professione con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’immobile.
Ma l’agevolazione spetta anche ad una attività di b&b esercitata su un immobile non censito come “commerciale”? La risposta dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 è affermativa. Infatti, il credito d’imposta in esame è riconosciuto, nella misura del 60%, in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, purché tali immobili, indipendentemente dalla categoria catastale, siano destinati allo svolgimento delle attività previste dall’art. 28 del decreto:
- attività industriali;
- attività commerciali;
- attività artigianali;
- attività agricole;
- attività di interesse turistico;
- attività professionali.
Da ciò consegue che il bonus locazioni spetta anche nell’ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come “abitativi”, siano utilizzati per lo svolgimento di attività di bed and breakfast svolte in forma imprenditoriale.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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