Spetta il super bonus del 110% per gli immobili concessi in comodato? Alla domanda risponde l’Agenzia dell’Entrate con il documento di prassi n. 327 del 9 settembre 2020 in seguito all’istanza da parte di un contribuente che vorrebbe “sostituire l’attuale generatore di calore con una pompa di calore” presso l’immobile condotto in forza di un contratto di comodato d’uso, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato. Il contribuente chiede anche se le medesime agevolazioni possono essere fruite per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui abita.
Nella risposta, i tecnici del fisco richiamano le norme del Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazione dalla L. n. 77/2020) che ha introdotto nuove disposizioni disciplinanti la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110% a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Da un punto di vista soggettivo possono godere dell’agevolazione in esame le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, a prescindere dalla destinazione residenziale del nucleo familiare, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.
Con riferimento al titolo di possesso, nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 è stato precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare:
- i soggetti beneficiari devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato;
- il contratto deve risultare regolarmente registrato;
- il detentore deve risultare in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, si legge nell’interpello in commento, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Con riferimento al secondo quesito concernente la possibilità di applicare il superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna, l’Agenzia osserva che tali interventi non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame. Per tali interventi, l’Istante potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 disciplinata dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (cd. bonus facciate). La risposta si chiude con il rinvio alla circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E per i necessari approfondimenti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN