Con il Decreto Cura Italia, il Governo ha stanziato un bonus per un massimo di 100 euro per tutti coloro che durante il mese di marzo, in piena emergenza pandemica, si siano dovuti recare presso la propria sede lavorativa, senza usufruire di strumenti agevolativi quali l’ormai celebre “smart working”.
Per poterci concentrare sul caso particolare preso in esame in questo articolo, relativo al beneficio riservato anche al dipendente che ha effettuato attività di volontariato presso l’ente di Protezione Civile, è fondamentale prendere in esame la ratio che l’Agenzia delle entrate rinviene dalla lettura di quelli che cita quali “documenti di prassi”:
- Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (risposte da 4.1 a 4.9);
- Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020;
- Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 (risposte da 5.2 a 5.5).
Con la Risposta n. 302 del 02 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria ha voluto chiarire il fine che il bonus, così come varato, aspira a raggiungere. Nel dettaglio, è bene ricordare che la regola generale per poter usufruire di tale beneficio è quella legata alla presenza fisica del dipendente presso la sede aziendale nel mese di marzo 2020 e quindi per tutti coloro i quali non hanno avuto la possibilità di adottare metodi di lavoro agile o tele lavoro, essendo dunque maggiormente esposti al rischio da infezione da Covid-19. È in questo frangente che deve individuarsi lo scopo della norma agevolativa del Cura Italia: un ristoro economico proporzionato ai giorni di esposizione al rischio epidemico per ragioni lavorative.
L’interpretazione che però deve essere mantenuta non può ritenersi restrittiva al solo lavoro in sede, ma comprensiva anche di coloro che hanno prestato la loro attività in trasferta, presso clienti, in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.
In merito alla fattispecie presa in esame dal Quesito posto all’Agenzia delle entrate relativamente ad un dipendente che durante il mese di marzo 2020 ha effettuato attività di Protezione Civile per la Croce Rossa Italiana in qualità di volontario, il combinato disposto tra la ratio del “Bonus 100 euro” e l’art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 comma 1 (“Codice della Protezione Civile”) conferma che anche in tali situazioni deve estendersi l’applicabilità del beneficio per il dipendente, vediamo perché.
La norma del Codice della Protezione Civile appena citata stabilisce che debba essere mantenuto e garantito il posto di lavoro, il conseguente trattamento economico, previdenziale ed assicurativo ai volontari impiegati per tali attività in occasione di situazioni emergenziali, iscritti all’Elenco nazionale del volontariato.
In conclusione, anche per il volontario di Protezione Civile, per quanto nel mese di marzo 2020 sia stato materialmente assente dall’abituale sede lavorativa, non avendo beneficiato di alcun genere di Smart Working, ma al contrario, essendo stato impiegato come volontario nelle modalità sopra descritte, viene a configurarsi una “diversa” ma pur sempre conforme modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo i dettami del Bonus previsto dall’art. 63 del Decreto Cura Italia.
Michele Barba – Centro Studi CGN