Come è possibile utilizzare la carta Reddito di Cittadinanza? In cosa consiste la decurtazione mensile? E quella semestrale? Che cosa accade in caso di interruzione o cessazione del beneficio? Ecco le risposte.
La Carta RdC è lo strumento di pagamento, introdotto con l’articolo 5, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, sul quale vengono accreditate le diverse mensilità del beneficio Reddito/Pensione di Cittadinanza per coloro i quali la domanda presentata è stata acquisita e accolta dall’INPS.
Dopo l’accoglimento, al richiedente del beneficio viene inviato un SMS o un’e-mail, a seconda dei recapiti personali inseriti nella domanda, in cui sarà indicato l’ufficio postale ove recarsi per il ritiro della carta, all’interno della quale sarà già presente la prima mensilità o le mensilità maturate.
Utilizzi della Carta RdC
Con la Carta RdC è possibile:
- effettuare prelievi in contanti per un importo mensile massimo di euro 100 per nuclei composti da un solo componente; diversamente, per nuclei composti da più componenti, l’importo è determinato moltiplicando 100 per la scala di equivalenza RdC;
- effettuare un bonifico mensile in favore del locatore per il pagamento del canone di locazione;
- effettuare un bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo;
- pagare tutte le utenze domestiche o altri servizi, come ad esempio la mensa scolastica;
- effettuare acquisti presso esercizi commerciali (no e-commerce).
È invece vietato utilizzare il beneficio per:
- giochi d’azzardo;
- acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- acquisto di armi;
- acquisto di materiale pornografico o beni/servizi per adulti;
- servizi finanziari e creditizi;
- trasferimento di denaro;
- servizi assicurativi;
- articoli di gioielleria;
- articoli di pellicceria;
- acquisti presso gallerie d’arte e affini;
- acquisti in club privati;
- acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing;
- effettuare operazioni di pagamento e di prelievo all’estero.
Il decreto suddetto prevede all’articolo 3, comma 15, che nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato interverranno decurtazioni di carattere mensile o semestrale.
Vediamo di seguito i dettagli di queste decurtazioni, disciplinati dal decreto 2 marzo 2020 pubblicato in G.U. il 30 giugno 2020 con la serie n. 163.
Decurtazione mensile: in cosa consiste, da quando?
La norma prevede che il beneficio debba essere interamente speso o prelevato nel mese successivo a quello in cui è stato erogato in quanto si presuppone che l’importo venga usufruito per soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare beneficiario.
Poste Italiane invia all’INPS il dato del saldo disponibile sulla Carta RdC riferito all’ultimo giorno del mese e successivamente l’Ente effettua, al netto di eventuali arretrati, un confronto con l’importo del beneficio mensile spettante al nucleo. Se da questo confronto emerge che il saldo è superiore al valore del beneficio, allora scatta la decurtazione nel mese successivo o, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
La decurtazione prevista è pari a massimo il 20% del beneficio mensile erogato e non speso e non interviene nel caso in cui l’importo risulti inferiore al 20% del beneficio minimo, ossia 8 euro.
I confronti e quindi l’applicazione della decurtazione mensile partirà dal mese di settembre 2020.
Tutto ciò non si applica per le mensilità arretrate e per gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza.
Decurtazione semestrale: in cosa consiste, da quando?
Le decurtazioni non sono solo mensili ma anche semestrali e vanno ad intaccare l’ammontare non speso o non prelevato nel semestre.
Al termine del semestre di riferimento, viene confrontato il saldo del semestre al netto:
- degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre
- del valore del beneficio mensile erogato nell’ultimo mese del semestre
- della decurtazione mensile,
con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre.
Nel caso in cui il saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre allora l’INPS sottrarrà la differenza tra i due valori nel mese successivo o, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
Come per la decurtazione mensile, anche in questo caso non verrà applicata alcuna sottrazione nel caso in cui l’ammontare della differenza sia inferiore al 20% del beneficio minimo che corrisponde a 8 euro.
Dato che l’entrata in vigore di tali disposizione è avvenuta nel mese di luglio 2020, la prima verifica semestrale avverrà il 31 gennaio 2021 con decurtazioni nella mensilità di febbraio 2021.
Casi particolari: interruzione o cessazione del beneficio
Le decurtazioni sia mensili che semestrali si applicano anche nei seguenti casi:
- interruzione delle erogazioni per rinnovo RdC;
- decurtazione di intere mensilità;
- sospensione del beneficio per altre motivazioni;
con sospensione del beneficio nel primo mese successivo oppure, in caso di incapienza dalla disponibilità della carta, fino a capienza.
Nel caso in cui il beneficio cessi di essere erogato, trascorso un semestre dall’ultimo accredito, Poste Italiane provvede alla disattivazione della carta e gli importi ancora presenti in essa saranno perduti.
Riassumendo, il beneficio RdC, per non essere decurtato, dovrà essere interamente speso o prelevato.
Marica Isola – Centro Studi CGN