Cosa possiamo fare se ci accorgiamo che nella dichiarazione ordinaria sono presenti dei dati errati o dei dati mancanti? Come correggere una dichiarazione in cui abbiamo dimenticato un onere o abbiamo sbagliato il sostituto d’imposta?
Nel caso in cui, nel modello 730 ordinario, il contribuente riscontri delle omissioni e delle difformità che comportano un maggior credito, un minor debito oppure una correzione che non inficia sulla determinazione dell’imposta rispetto alla dichiarazione ordinaria, può procedere con la compilazione di un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2020 (il 25 cade di domenica).
Se la modifica comporta un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 ordinario e se lo stesso risulta conguagliato dal sostituto d’imposta, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo di tipo 1. Quest’ultimo può essere presentato anche da un CAF/Professionista abilitato diverso da quello che ha presentato il 730 ordinario.
Se è necessario variare o correggere esclusivamente i dati del sostituto d’imposta il contribuente potrà elaborare un modello 730 integrativo di tipo 2. Quest’ultimo deve essere presentato dallo stesso CAF/Professionista abilitato, a meno che il 730 ordinario non sia stato inviato tramite FiscoOnLine; pertanto non è possibile inviarlo tramite un altro CAF/Professionista abilitato come previsto dalla circolare n. 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013.
Infine, se è necessario apportare modifiche sia nei confronti del sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario (il quale non ha proceduto al conguaglio del dichiarativo) sia per effettuare variazioni che determinino un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 ordinario, il contribuente potrà elaborare un modello 730 integrativo di tipo 3. Anche in questo caso il contribuente deve obbligatoriamente rivolgersi allo stesso CAF/Professionista abilitato che ha gestito il 730 ordinario, a meno che il 730 ordinario non sia stato elaborato tramite FiscoOnLine.
Il CAF/Professionista abilitato, prima di procedere con la compilazione di un 730 integrativo di codice 2 e codice 3, deve assicurarsi che il sostituto d’imposta abbia effettuato il diniego del 730/4 (Provvedimento dell’Agenzia n. 76124 del 14 Aprile 2017), al fine di evitare doppi conguagli.
Nell’eventualità di un diniego effettuato per errore dal sostituto d’imposta, occorre presentare una dichiarazione integrativa, indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.
Se le modifiche da apportare alla dichiarazione ordinaria comportano una variazione a sfavore del contribuente (minor credito o maggior debito rispetto al 730 ordinario), non è possibile presentare un modello 730 integrativo, ma è necessario presentare un modello Redditi PF 2020 correttivo entro il 30 novembre 2020.
Conguagli dei 730 integrativi
Come previsto dalla circolare n. 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013, il contribuente riceverà il conguaglio derivante dal 730 integrativo nella retribuzione che percepirà nel mese di dicembre, nel caso in cui abbia presentato un 730 integrativo di codice 1 o di codice 3, oppure nella prima mensilità utile se ha presentato un 730 integrativo di codice 2.
730 integrativo in caso di 730 ordinario bloccato per precontrollo dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate può sottoporre a controlli preventivi le dichiarazioni 730 ordinarie nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3 – bis del D.Lgs. n. 175/2014 (730 da cui emerge un rimborso superiore a 4.000 €, 730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato, 730 da cui emergono elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti con il provvedimento del 9 giugno 2017).
Nel caso in cui il contribuente debba presentare un 730 integrativo di una dichiarazione sottoposta a precontrollo, può presentare un 730 integrativo di codice 1, il quale verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate al termine della dichiarazione ordinaria. Si ritiene superfluo presentare un 730 integrativo di codice 2 o 3, in quanto i conguagli del 730 ordinario e del 730 integrativo verranno entrambi effettuati dall’Agenzia delle Entrate a conclusione della fase di controllo.
Modifica degli acconti provenienti dal 730 ordinario
Si ricorda che, mediante la presentazione di un integrativo di tipo 2 o di tipo 1, non è possibile modificare gli acconti e/o la rateazione indicata nel 730 ordinario.
Ciò in quanto, nel caso di presentazione di un 730 integrativo di codice 2, è ammessa la modifica esclusivamente del sostituto d’imposta, mentre il 730 integrativo di codice 1 presuppone che il 730 ordinario sia stato conguagliato.
Denisa Mema – Centro Studi CGN