L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto “bonus pos”.
Si ricorda che l’art. 22 del DL 124/2019 prevede che agli esercenti attività d’impresa, arte o professione spetti un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. L’unica condizione è aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro e le commissioni che permettono di far maturare il credito d’imposta sono esclusivamente quelle addebitate per transazioni effettuate con consumatori finali.
Ai soggetti beneficiari viene riconosciuta la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione, tramite modello F24 da inviare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il seguente:
- “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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