Credito d’imposta locazioni: spetta anche all’immobile non accatastato?

Con la Risposta 364 del 16 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate risolve un dubbio relativo alla cessione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Analizziamo il caso.

È l’art. 28 del decreto Rilancio che ha istituito un credito d’imposta calcolato sull’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La misura del bonus locazione è del 60% del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno u.s. e spetta ai predetti soggetti solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • i ricavi e i compensi riferiti all’anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
  • la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento deve essere di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

L’istante è una società che svolge una delle attività che rientrano tra quelle che possono godere del bonus locazione e possiede tutti i requisiti che le consentono di fruire dell’agevolazione.

L’immobile oggetto del contratto di locazione, però, è non accatastato/non accatastabile in quanto extraterritoriale.

Ritenendo di poter usufruire del bonus, a suo favore la società cita:

  • l’art.3 della Costituzione, ovvero il principio di uguaglianza in esso contenuto;
  • il L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 e la Circolare 14/E/2020 nei quali non viene citato il fatto che immobili oggetto del bonus debbano essere accatastati.

L’Agenzia afferma, a favore dell’istante, che “un particolare inquadramento immobiliare non è di per sé dirimente ai fini agevolativi, visto che ciò che rileva è la destinazione del bene immobile”.

Ne consegue che ciò che conta ai fini della spettanza o meno del bonus locazione è la destinazione dell’immobile allo svolgimento dell’attività ed il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma; non rileva il fatto che l’immobile sia o meno accatastato o non accatastabile.

La risposta dell’amministrazione finanziaria è quindi positiva, a favore della società che ha chiesto chiarimenti.

Rita Martin – Centro Studi CGN