Non ha mancato di suscitare malumori la misura percentuale del 15,6423% relativa al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) a fronte delle spese sostenute nel 2020. La comunicazione è avvenuta a cura dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 302831 del 12 settembre, in seguito alla presentazione delle domande ammissibili che hanno osservato la scadenza del 7 settembre.
Secondo le disposizioni, il credito d’imposta avrebbe dovuto essere pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, con il limite massimo di 60.000 euro. A fronte delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro, il credito di imposta del 60% era da considerarsi meramente teorico e suscettibile di rideterminazione in ragione delle richieste da parte dei contribuenti. Nelle motivazioni al provvedimento si legge che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020 risulta pari a 1.278.578.142 euro, con la conseguente percentuale pari al 15,6423% in considerazione delle risorse disponibili, pari appunto a 200.000.000 euro. In pratica, se il contribuente ha effettuato acquisti per un ammontare pari a 10.000 euro, il credito di imposta teorico avrebbe dovuto essere pari a 6.000 euro; invece, la misura agevolativa sarà pari a 6.000,00 euro moltiplicato per il 15,6423%, che risulta essere pari a 938,53 euro, meno del 10% della somma spesa.
Il credito d’imposta spettante al beneficiario:
- può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- può essere utilizzato direttamente in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997), a partire di fatto dal 14 settembre 2020;
- in alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, anche parzialmente, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono, tra l’altro, utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione del credito.
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito con risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, il seguente codice tributo:
- “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Per evitare lo scarto dell’operazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi. Il sistema provvede ai dovuti controlli e procede con lo scarto del modello F24 in caso di incongruenze con i dati presenti in archivio.
Per completezza, è il caso di evidenziare che il credito di imposta è stato calcolato tenendo conto anche delle spese previste fino al 31 dicembre. In via cautelativa, si dovrebbe procedere con la fruizione del credito d’imposta correlato alle spese già sostenute entro la data di presentazione dell’istanza e attendere che vengano spese le ulteriori somme fino al 31 dicembre per poter fruire della restante parte.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN