L’art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 663/1972 prevede un regime speciale per una particolare categoria di produttori agricoli. Come si determina il reddito dell’agricoltore? Come si calcola il reddito dei terreni? Come funziona il regime di esonero per gli imprenditori agricoli? I produttori agricoli esonerati dagli obblighi contabili possono dichiarare i propri redditi nel Modello 730?
I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000,00 €, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A allegata al decreto medesimo, sono esonerati:
- dal versamento dell’imposta;
- da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica;
- dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- dalla comunicazione annuale dei dati Iva.
Rientrano potenzialmente in questa categoria di produttori – purché siano rispettati i requisiti reddituali – i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Come si determina il reddito dell’agricoltore?
Gli agricoltori versano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni, che si dividono tra:
- reddito dominicale;
- reddito agrario.
Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale) svolge direttamente l’attività agricola, sarà egli stesso a dover dichiarare sia il reddito dominicale che il reddito agrario; se invece il terreno non è coltivato dal proprietario (ovvero dal titolare di altro diritto reale), il reddito dominicale andrà dichiarato dal proprietario, mentre il reddito agrario sarà di competenza di chi svolge l’attività agricola su quel terreno.
Ne deriva, tra l’altro, che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà nel caso in cui il terreno sia gravato da un diritto reale di godimento o nel caso in cui sia concesso in usufrutto.
Come si calcola il reddito dei terreni?
Il reddito dei terreni risulta dai dati catastali. Ai fini Irpef, il reddito dominicale viene poi rivalutato dell’80%, mentre il reddito agrario del 70%. Tali redditi, tuttavia, non sono soggetti ad Irpef se sui terreni dichiarati è dovuta l’Imu.
Sempre ai fini Irpef, inoltre, deve essere applicata un’ulteriore rivalutazione del 30% dalla quale sono esenti i terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione previdenziale.
Infine, secondo l’articolo 1, comma 44, della Legge 232/2016, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Come funziona il regime di esonero per gli imprenditori agricoli?
Come accennato, gli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000,00 € sono esonerati da qualsiasi onere contabile, ad eccezione dell’obbligo di numerare e conservare le autofatture emesse da chi ha acquistato i suoi prodotti.
Il committente che acquista beni o utilizza servizi da un imprenditore agricolo esonerato nell’esercizio dell’impresa, infatti, è tenuto ad emettere autofattura indicandovi la relativa imposta.
D’altro canto, l’agricoltore potrà beneficiare di un importo corrispondente all’Iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento dell’imposta. Tale regime è facoltativo: infatti, è sempre possibile optare per l’applicazione dell’Iva.
Il piccolo imprenditore agricolo può presentare il Modello 730?
Sì, i produttori agricoli esonerati dagli obblighi contabili possono dichiarare i propri redditi nel Modello 730 se nell’anno precedente non hanno superato i requisiti di reddito previsti e, ovviamente, se non hanno optato per l’applicazione dell’Iva.
In questo caso, i redditi agrario e dominicale andranno indicati nel Quadro A secondo i criteri di rivalutazione sopra esposti e i contributi previdenziali versati all’INPS potranno essere dedotti al rigo E21.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN