Iva in edilizia e beni finiti: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia interviene nuovamente sul tema dell’Iva al 10%, in relazione alle opere edilizie che comprendono i c.d. beni finiti. Analizziamo bene il caso.

La richiesta parte da una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile.

La società intende svolgere in futuro anche il commercio al dettaglio dei suddetti beni affidando i lavori a imprese di montaggio specializzate; al riguardo la società fattura il prodotto comprensivo di posa in opera al cliente finale, mentre le imprese cui viene affidato il lavoro emettono fattura alla società.

Nella domanda rivolta all’Agenzia, la società chiede quale aliquota possa essere applicata (4% o 10%) in merito alla cessione con posa in opera di:

  • ringhiere per balconi complete di tutti gli elementi;
  • ringhiere per la recinzione complete di tutti gli elementi;
  • tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento o sulla facciata dell’edificio.

L’Agenzia, esaminando il caso, ricorda che alla cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:

  • l’aliquota Iva del 4% in caso di costruzione di fabbricati di tipo economico di cui alla Legge Tupini e in caso di costruzioni rurali;
  • l’aliquota Iva del 10% in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione e impianti su fabbricati assimilati alla Legge Tupini, nonché agli interventi di recupero agevolati.

La Circolare 1/E/1994 specifica che sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas etc.In altro documento di Prassi sono ricomprese tra tali tipologie di beni scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, trattandosi di beni che hanno caratteristiche tali da poter essere sostituiti autonomamente dalla struttura cui fanno parte.

L’Agenzia ricorda anche il concetto di “bene finito” specificando che la Risoluzione 22/E/1998 stabilisce che il bene finito è tale in quanto …è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche; afferma inoltre che il bene finito è inteso tale in quanto risultato dell’avvenuta ultimazione del processo produttivo.

Tutto ciò considerato, l’Agenzia fa rientrare nel novero dei c.d. beni finiti anche quanto richiesto dall’istante e cioè:

  • le ringhiere per balconi complete di tutti gli elementi;
  • le ringhiere per la recinzione complete di tutti gli elementi;
  • le tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento o sulla facciata dell’edificio.

Rita Martin – Centro Studi CGN