Come gestire le assenze dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19 dei figli? Quali sono gli strumenti a disposizione dei genitori che hanno un figlio a casa da scuola perché sottoposto a misura di quarantena?
Il Decreto Legge dell’8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede alcune misure che interessano il mondo del lavoro.
In particolare, l’art. 5 del Decreto in parola mira a gestire l’assenza dei genitori lavoratori, prevedendo la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo straordinario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente e che abbia contratto il contagio da Covid-19 all’interno dei plessi scolastici.
Per poter richiedere gli strumenti sopra citati devono sussistere specifici requisiti:
- il genitore deve essere un lavoratore dipendente;
- il figlio deve essere convivente;
- il figlio deve avere meno di quattordici anni;
- la quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
- il periodo deve in ogni caso essere compreso entro il 31 dicembre 2020.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (c.d. smart working), uno dei genitori (alternativamente all’altro) può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, fruendo di un congedo straordinario, remunerato con la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Secondo le disposizioni del Decreto, quindi, per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario, svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile, oppure non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal Decreto.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa: qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
Sulle modalità per fare richiesta di lavoro agile si attendono le istruzioni da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS.
Qualora il lavoratore opti per lo svolgimento della prestazione in regime di smart working, sembra essere sufficiente inoltrare la richiesta al datore di lavoro, insieme ad una dichiarazione di responsabilità sul possesso dei requisiti. Sarà poi l’azienda a dover rispettare la procedura di attivazione del lavoro agile, per la quale è prevista la forma semplificata fino al 15 ottobre 2020 (termine, ad oggi, stabilito per la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale).
In seguito sarà necessario stipulare un apposito accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente secondo la disciplina della normativa vigente in materia di lavoro agile.
I nominativi dei lavoratori interessati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro con procedura telematica.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga invece di richiedere il congedo retribuito alternativo allo smart working, sarà chiamato ad inoltrare domanda telematica all’INPS seguendo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto, e comunicare i giorni di assenza al datore di lavoro, consegnando copia della richiesta di congedo all’INPS.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato