Rinnovo Reddito di Cittadinanza per decorrenza 18 mesi: chi, come, quando

Per chi ha iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza ad aprile 2019, cioè per i primi beneficiari che avevano presentato domanda a marzo 2019, il sostegno economico è in scadenza a settembre 2020. Cosa è necessario fare, quindi, per il rinnovo del sussidio? Quali sono i requisiti di accesso alla nuova domanda?

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), è stato introdotto con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

L’art. 3 comma 6 del decreto stabilisce che il beneficio Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo di 18 mesi.

Trascorsi i 18 mesi, se il nucleo possiede ancora tutti i requisiti per l’accesso alla misura di sostegno al reddito, il beneficio può essere rinnovato, godendo nuovamente del Rdc, presentando una nuova domanda previa sospensione di un mese.

La nuova domanda, per le richieste pervenute nel mese di marzo 2019, potrà essere presentata da ottobre 2020 per beneficiare della mensilità di novembre 2020 e fruire del beneficio per altri 18 mesi.

La sospensione del Rdc è pari ad un mese, il quale corrisponde al mese di presentazione della nuova domanda. Nel caso di presentazione oltre il mese di sospensione il beneficio verrà erogato sempre dal mese successivo alla data di presentazione ma senza poter recuperare le mensilità precedenti.

La sospensione non si applica nel caso della Pensione di Cittadinanza.

Di seguito alcuni esempi pratici per comprendere il giusto iter da seguire a seconda delle diverse situazioni.

Esempio 1

Riccardo per il suo nucleo familiare ha richiesto il beneficio Rdc a marzo 2019 iniziando a fruire dello stesso da aprile 2019; pertanto la decorrenza dei 18 mesi sarà settembre 2020. Oltre tale mensilità, se il nucleo possiede ancora i requisiti, dovrà presentare una nuova domanda ad ottobre 2020 per beneficiare del Rdc dalla mensilità di novembre 2020. Pertanto il nucleo non percepirà il beneficio solo nella mensilità di ottobre, mese di sospensione del beneficio così come previsto dal decreto-legge n.4/2019.

Esempio 2

Diletta ha richiesto per il suo nucleo familiare il beneficio Rdc a giugno 2019 iniziando a fruire dello stesso da luglio 2019. L’ultima mensilità di beneficio sarà dicembre 2020 (decorrenza 18 mesi). Questo nucleo, per poter beneficiare nuovamente del Rdc, dovrà presentare una nuova domanda a gennaio 2021 per l’avvio di un nuovo periodo di 18 mesi da febbraio 2021.

Esempio 3

Ginevra ha presentato domanda di Rdc ad aprile 2019 con decorrenza dei 18 mesi a ottobre 2020. Ginevra si dimentica di ripresentare la domanda a novembre 2020 per ottenere nuovamente il beneficio a dicembre 2020 dopo la sospensione di un mese e presenta domanda a gennaio 2021 con un’interruzione di ben 3 mesi. In questo caso Ginevra otterrà il beneficio da febbraio 2021, senza la possibilità di recuperare i mesi precedenti (dicembre e gennaio).

Esempio 4

Filippo ha richiesto nel mese di marzo 2019 il beneficio Pdc per lui e la moglie ultrasettantenni. In questo caso, dato che il beneficio erogato è la Pensione di Cittadinanza, non dovrà essere presentata alcuna nuova domanda, in quanto tale misura viene erogata in forma continuativa e senza alcuna interruzione.

Requisiti di accesso alla nuova domanda

I requisiti di accesso, definiti dall’art. 2 del decreto-legge n. 4/2019 e dalle successive modifiche apportate dalla Legge n. 26/2019, sono rimasti invariati.

Il richiedente deve cumulativamente:

  • essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;
  • essere cittadino italiano o dell’UE oppure suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il nucleo deve cumulativamente avere:

  • un valore ISEE Ordinario, Minorenni o Corrente, a seconda delle casistiche, inferiore ad euro 9.360;
  • un valore del patrimonio immobiliare, definito ai fini ISEE, in Italia e all’estero, diverso dall’abitazione principale, non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, inferiore a:

In presenza di particolari situazioni, gli importi suddetti possono avere le seguenti maggiorazioni:

un valore del reddito familiare, a seconda delle casistiche e del beneficio richiesto, inferiore a:

La scala di equivalenza è pari a:

  • 1 per il primo componente;
  • 0,4 per ogni componente maggiorenne;
  • 0,2 per ogni componente minorenne;

per un massimo di 2,1 ovvero 2,2 se nel nucleo familiare sono presenti componenti con disabilità grave o non autosufficienza.

Concludendo, il Reddito di Cittadinanza, a differenza della Pensione di Cittadinanza, ha una scadenza che è pari a 18 mesi, oltre i quali il beneficio può essere rinnovato presentando una nuova domanda previa sospensione del beneficio di un mese.

Alla data odierna i requisiti di accesso al rinnovo del beneficio rimango gli stessi previsti dal decreto-legge n. 4/2019 coordinato con la legge di conversione n.26/2019.

Marica Isola – Centro Studi CGN