Ha diritto ad un’agevolazione fiscale il contribuente che, per motivi di lavoro e a determinate condizioni, trasferisce la propria residenza in un altro Comune e stipula un contratto di locazione. Cosa accade se il lavoratore si sposta all’estero? Spetta comunque l’agevolazione fiscale?
L’art. 16, comma 1-bis), del TUIR prevede che sia detraibile l’affitto sostenuto da un contribuente in caso di trasferimento per ragioni lavorative. Il beneficio è in misura forfetaria, in base al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e al reddito del contribuente. Il soggetto deve essere un lavoratore dipendente (non rientrano i percettori di redditi assimilati) e avere un reddito complessivo non superiore a 30.987,41 €. Le altre condizioni da rispettare riguardano il trasferimento:
- lo spostamento deve avvenire nel Comune di lavoro, o in uno limitrofo;
- il nuovo Comune di residenza deve contestualmente essere distante dal vecchio almeno 100 chilometri ed essere situato in una regione diversa;
- la richiesta della detrazione deve avvenire entro 3 anni dalla variazione della residenza.
La detrazione spetta per i primi 3 anni dalla data di trasferimento della residenza e può essere indicata nel modello 730 al rigo E72. Non rileva, invece, la tipologia di contratto concluso che, ovviamente, deve essere regolarmente registrato.
Ma cosa accade se il lavoro porta il contribuente fuori dai confini nazionali? Spetta comunque la detrazione in caso di trasferimento all’estero?
Questa la domanda posta all’Agenzia delle entrate che chiarisce, nella risposta nr. 288 del 28 agosto 2020, come gestire la fattispecie. Precisamente, un contribuente ha prospettato il seguente caso: ad agosto 2019 aveva spostato la residenza all’estero per motivi di lavoro, con conseguente iscrizione all’Aire, e aveva stipulato un contratto di locazione. Con un’istanza di interpello ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se nella dichiarazione dei redditi 2020 fosse possibile usufruire della detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, pur trattandosi di trasferimento all’estero. La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata “parzialmente” affermativa: solo per l’anno di imposta è possibile goderne, mentre il soggetto decade dal beneficio per le due successive annualità ipoteticamente agevolabili qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia.
Partendo da questa ipotesi, l’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi sopra esposti, ve ne è uno ulteriore da considerare: la residenza fiscale. Solo se il cittadino è fiscalmente residente in Italia ha diritto alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Si precisa che è considerato fiscalmente residente in Italia il soggetto che per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni) è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN