Con l’interrogazione parlamentare dello scorso 30 settembre n. 5-04686E avente per oggetto “Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari“, il MEF fornisce importanti precisazioni in merito all’accesso o meno al bonus da parte degli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli.
Premessa
L’art. 119 del D.L.34/2020 – c.d. Decreto Rilancio – convertito, con modificazione, dalla Legge 77/2020, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, sempre l’art.119 al c. 1 stabilisce che ai fini dell’applicazione del cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l’altro, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Con la Circolare 24/E/2020 è l’Agenzia delle Entrate che precisa invece, restringendo il campo di accesso all’agevolazione, che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall’esterno presuppone, ad esempio, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.
L’interrogazione
La questione oggetto del chiarimento del MEF riguarda il fatto se si possa considerare accesso autonomo una strada privata, seppur in multiproprietà, o si possano considerare accessi autonomi anche i terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli.
Infatti, in merito al principio di accesso da strada, non sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa, né dalla Legge, né dalla Circolare citata.
Il chiarimento
Il MEF stabilisce che l’autonomia funzionale e la presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente autonomi ed indipendenti rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.
Inoltre, i possessori di tali unità immobiliari possono effettuare i lavori agevolabili senza che sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e, fosse rilevante, la circostanza che gli edifici in questione abbiano parti a servizio comune.
Rita Martin – Centro Studi CGN